Erronea ricostruzione del quadro normativo, questione inammissibile

Pubblicato il 27 giugno 2018

I giudici della Corte costituzionale hanno giudicato manifestamente inammissibile la questione di legittimità dell’articolo 37, comma 6, lettera s), del convertito Decreto-legge n. 98/2011, sollevata dalla CTR di Roma nella parte in cui prevedrebbe, per la presentazione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, il pagamento di un contributo unificato di importo pari al doppio di quello stabilito per l’ordinario ricorso al Tar-Consiglio di Stato.

Lo specifico rilievo di costituzionalità era stato sollecitato in riferimento agli articoli 3 e 24 della Costituzione.

Questione su contributo unificato per ricorso straordinario al Presidente

La Consulta, con ordinanza n. 136 del 26 giugno 2018, ha rilevato l’erroneità dell’assunto della Commissione tributaria rimettente secondo cui il pagamento del contributo unificato per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sarebbe pari al doppio di quello stabilito per il ricorso al Tar-Consiglio di Stato.

Ben diverso e articolato – viene sottolineato in pronuncia - è il meccanismo per determinare il contributo unificato per i ricorsi proposti davanti ai Tribunali amministrativi regionali e al Consiglio di Stato.

In conclusione, l’erronea e incompleta ricostruzione del quadro normativo di riferimento, inficiando l’iter logico-argomentativo posto a base della valutazione di non manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale sollevata, determina la manifesta inammissibilità della medesima.

Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica – ha concluso la Corte - mantiene peculiari caratteristiche che non impongono comunque l’allineamento della quantificazione di detto contributo a quello previsto per il ricorso al Tar e al Consiglio di Stato, “impingendo la menzionata quantificazione in scelte riservate al legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata”.

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