Errore interpretativo CdS: non è eccesso di potere giudiziario

Pubblicato il 25 agosto 2020

Il contrasto delle decisioni giurisdizionali del Consiglio di Stato con il diritto europeo - derivante da un errore interpretativo delle norme di riferimento - non integra, di per sé, l'eccesso di potere giurisdizionale denunziabile ai sensi dell'art. 111, comma 8, della Costituzione, ossia tramite ricorso in Cassazione per motivi inerenti alla giurisdizione.

Difatti, anche la violazione delle norme dell'Unione europea o della CEDU dà luogo ad un motivo di illegittimità, sia pure particolarmente qualificata, che si sottrae al controllo di giurisdizione della Corte di cassazione.

Parimenti, non può essere attribuita rilevanza al dato qualitativo della gravità del vizio, “essendo tale valutazione, sul piano teorico, incompatibile con la definizione degli ambiti di competenza e, sul piano fattuale, foriera di incertezze, in quanto affidata a valutazioni contingenti e soggettive”.

Motivo di illegittimità non inerente a giurisdizione

E’ l’indirizzo giurisprudenziale ribadito dalle Sezioni Unite civili della Corte di cassazione nel testo della ordinanza n. 17578 del 21 agosto 2020, a cui è stata data continuità nell’ambito di un giudizio in cui era stato denunciato un eccesso di potere giurisdizionale del giudice amministrativo.

Nel dettaglio, le Sezioni Unite hanno ritenuto che, anche se la pronuncia impugnata potesse essere considerata, in ipotesi, un provvedimento “abnorme o anomalo”, ovvero tale da comportare uno “stravolgimento” delle norme di riferimento, e quindi affetta da “errores in iudicando” o “in procedendo”, anche di diritto eurounitario, essa aveva, in ogni caso, risolto in via interpretativa una questione concernente una condizione dell'azione del processo amministrativo, non potendosi così ravvisare, nell'operato del giudice speciale, un eccesso di potere giurisdizionale.

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