Esclusa la responsabilità dell'istruttore di equitazione per l'incidente fortuito

Pubblicato il 08 novembre 2010 Con sentenza n. 38117 del 27 ottobre 2010, la Cassazione ha escluso la configurabilità di una responsabilità penale, per colpa omissiva, in capo ad un'istruttrice di equitazione che aveva visto una propria allieva rimanere vittima di un incidente durante una passeggiata a cavallo nelle campagne circostanti.

La donna era stata assolta sia in primo che in secondo grado ma la parte civile aveva adito i giudici di legittimità ritenendo che, data la pericolosità insita nell'attività sportiva equestre, l'istruttrice era responsabile per non aver predisposto le opportune cautele, dotando, in particolare, le allieve del corpetto protettivo.

I giudici di legittimità, dopo aver sottolineato come la pratica equestre non è di per sé attività pericolosa, hanno evidenziato che, nella specie, l'incidente si era verificato con modalità al limite del fortuito, in una situazione in cui era da escludere la rilevante probabilità di danni agli allievi tale da far ritenere pericolosa la pratica stessa.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

INPGI: contribuzione 2026 per co.co.co. e liberi professionisti

09/02/2026

Global minimum tax: approvato il modello di dichiarazione annuale

09/02/2026

L’INPGI aggiorna pensioni e prestazioni: rivalutazione dell’1,4% per il 2026

09/02/2026

Lavoratrice frontaliera con diritto all'indennità di maternità

09/02/2026

Riforma dell’artigianato nella Legge annuale sulle PMI

09/02/2026

Lavoro nello studio del convivente: quando scatta la subordinazione

09/02/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy