Esclusa la responsabilità dell'istruttore di equitazione per l'incidente fortuito

Pubblicato il 08 novembre 2010 Con sentenza n. 38117 del 27 ottobre 2010, la Cassazione ha escluso la configurabilità di una responsabilità penale, per colpa omissiva, in capo ad un'istruttrice di equitazione che aveva visto una propria allieva rimanere vittima di un incidente durante una passeggiata a cavallo nelle campagne circostanti.

La donna era stata assolta sia in primo che in secondo grado ma la parte civile aveva adito i giudici di legittimità ritenendo che, data la pericolosità insita nell'attività sportiva equestre, l'istruttrice era responsabile per non aver predisposto le opportune cautele, dotando, in particolare, le allieve del corpetto protettivo.

I giudici di legittimità, dopo aver sottolineato come la pratica equestre non è di per sé attività pericolosa, hanno evidenziato che, nella specie, l'incidente si era verificato con modalità al limite del fortuito, in una situazione in cui era da escludere la rilevante probabilità di danni agli allievi tale da far ritenere pericolosa la pratica stessa.
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