Esclusa la responsabilità penale se il medico si attiene alle linee guida

Pubblicato il 21 gennaio 2014 Con la sentenza n. 2347 del 20 gennaio 2014, la Quarta sezione penale di Cassazione ha confermato la condanna per lesioni colpose gravi pronunciata dai giudici dei gradi precedenti a carico di un chirurgo estetico responsabile degli interventi di mastoplastica additiva effettuati su una donna in conseguenza dei quali era derivata una malattia di durata superiore a 40 giorni.

Con la decisione, la Suprema corte ha escluso l'applicabilità, al caso in esame, della Legge n. 189/2012 con cui è stata esclusa la responsabilità penale per colpa lieve del medico che si attiene alle linee guida ed a buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica.

Ed infatti, nella specie, non era emersa alcuna prova che l'imputato avesse seguito pratiche virtuose; per contro era risultato un notevole grado di imperizia dello stesso sia nell'esecuzione della mastoplastica sia nell'uso di protesi inadeguate. Di alcun rilievo, in tale contesto, la sottoscrizione da parte della paziente del consenso informato.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Costo medio orario del lavoro logistica e trasporto merci: pubblicato il decreto

23/12/2025

Convenzione Inps–Regioni 2025: adempimenti, costi e durata

23/12/2025

IVA e logistica: Assonime sul regime opzionale transitorio

23/12/2025

Conto Termico 3.0, Regole Applicative GSE in vigore dal 25 dicembre 2025

23/12/2025

Acconto IVA 2025: soggetti obbligati, calcolo, scadenza

23/12/2025

Famiglie monogenitoriali e studenti universitari: bandi Cassa Forense in scadenza

23/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalitĂ  semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy