Escluso il pagamento delle attività che esulano dalla competenza del professionista

Pubblicato il 03 settembre 2011 Il ricorso presentato da un geometra, che rivendicava il diritto al pagamento integrale di una parcella in cui erano evidenziate anche delle prestazioni caratteristiche degli ingegneri, è stato respinto dalla Seconda sezione civile della Corte di cassazione, con la sentenza n. 18038/11.

La Corte ribadisce come il geometra non ha potuto svolgere tutte le attività indicate nell’avviso di parcella, dato che alcune specifiche prestazioni non rientrano nella sua competenza professionale e nella lettera di incarico era stato espressamente previsto che il professionista era tenuto ad una sorta di mandato che consisteva nel "coordinamento dei professionisti specializzati".

Ne consegue, che non può essere accolta una parcella in cui sono elencate somme per prestazioni eseguite direttamente, al posto di eventuali “rimborsi di spese sostenute in esecuzione dell’ampio mandato ricevuto”. Dunque, non è dichiarata nulla la fattura con il conseguente annullamento del compenso pattuito, ma – sulla base del rapporto contrattuale tra il costruttore e il professionista – viene escluso il solo pagamento delle attività che esulano dalla competenza del geometra.
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