Esecuzioni esattoriali. Opposizioni recuperatorie al giudice tributario

Pubblicato il 08 maggio 2019

Nell’ambito delle procedure di esecuzione forzata per la riscossione di entrate di natura tributaria, le opposizioni cosiddette “recuperatorie” devono proporsi davanti al giudice tributario e nei termini di rito previsti.

Questo, anche dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 114/2018, con la quale è stato dichiarato illegittimo l’articolo 57 del D.P.R. n. 602/1973 nella parte in cui esclude l’ammissibilità dell’opposizione regolata dall’articolo 615 c.p.c. (opposizione all’esecuzione) in relazione agli atti della procedura successivi alla notifica della cartella e dell’avviso di pagamento.

Così la Corte di cassazione, Sesta sezione civile, nel testo della decisione n. 11900 del 7 maggio 2019.

Opposizioni recuperatorie, quali sono?

Le opposizioni “recuperatorie”, si rammenta, sono quelle con le quali l’opponente intende contestare il diritto dell’ente impositore o dell’agente riscossore di agire in executivis per ragioni riferibili agli atti prodromici, di cui egli non abbia avuto conoscenza per omessa o viziata notificazione.

Opposizioni, queste, che secondo la Corte vanno proposte ai sensi degli articoli 2 e 19 del Decreto legislativo n. 546/1992, ovvero, come detto, innanzi al giudice tributario e nel termine di rito ivi previsto.

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