Esenti da Iva le prestazioni sanitarie rese dalle farmacie

Pubblicato il 21 dicembre 2011 Con risoluzione n. 128/E/2011 del 20 dicembre, l’agenzia delle Entrate risponde ad una richiesta di consulenza giuridica circa la riconducibilità nell’ambito applicativo dell’esenzione Iva, di cui all’articolo 10, n. 18), del Dpr 633/72, delle prestazioni rese dalle farmacie nei confronti sia dei clienti che dei fornitori: professionisti sanitari a cui viene affidata la materiale esecuzione delle prestazioni anche se non strutturati in forma societaria o di cooperativa.

Nel fornire il proprio parere, l’Agenzia richiama alcuni principi già confermati dalla prassi ministeriale consolidata e dalla giurisprudenza della Corte di Giustizia Ue (sentenza C141/00, del 2002), secondo cui l’applicabilità dell’esenzione Iva alle prestazioni sanitarie deve essere valutata in base alla natura delle prestazioni fornite, che devono rientrare tra quelle dirette alla diagnosi, cura e riabilitazione della persona, e ai soggetti prestatori, che devono essere abilitati all'esercizio della professione, indipendentemente dalla forma giuridica rivestita.

Premesso tutto ciò e tenuto conto che il decreto legislativo n. 153/2009 ha disciplinato i nuovi servizi erogabili dalle farmacie nell'ambito del servizio sanitario nazionale, menzionando espressamente la messa a disposizione di operatori socio-sanitari, di infermieri e di fisioterapisti, per l’effettuazione di specifiche prestazioni professionali richieste dal medico di famiglia o dal pediatra di base, la risoluzione offre la seguente conclusione.

Sia le prestazioni effettuate dai professionisti sanitari nei confronti della farmacia, sia le prestazioni effettuate dalla farmacia nei confronti del cliente soddisfano i presupposti per l'applicazione del regime di esenzione dall'Iva, in quanto oggettivamente riconducibili alla diagnosi, alla cura e alla riabilitazione della persona e di fatto materialmente rese da soggetti abilitati. Dato poi il carattere oggettivo delle norma citata, la stessa esenzione deve riconoscersi anche al caso in cui la farmacia si avvalga, per la prestazione dei servizi sanitari nei confronti del cliente/paziente, di una struttura societaria, anche organizzata in forma di società cooperativa, che effettua le prestazioni tramite propri professionisti sanitari.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Attività ferroviarie - Verbale di accordo del 30/7/2025

08/08/2025

CCNl Enti di sviluppo industriale - Stesura dell'1/8/2025

08/08/2025

Ccnl Consorzi ed Enti di Sviluppo industriale. Rinnovo

08/08/2025

Ccnl Attività ferroviarie. Rateizzazione una tantum

08/08/2025

Contributi ferie non godute: versamento entro il 20 agosto

08/08/2025

Congedo di paternità obbligatorio: anche alla madre intenzionale dal 24 luglio

08/08/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy