Esigenze cautelari e valutazione del giudice

Pubblicato il 07 giugno 2014 I caratteri di specificità, concretezza e attualità delle esigenze cautelari rappresentano elementi di valutazione ineludibili del giudice, tenuto a considerare tali elementi al di fori di ogni automatismo presuntivo o inferenziale non aderente al caso concreto ed elusivo dei parametri di adeguatezza e proporzionalità di ogni misura cautelare.

Ne consegue che, in relazione all'articolo 274, lettera c) Codice di procedura penale, l'apprezzamento del pericolo di commissione di reati di stessa specie di quelli commessi impone l'individuazione di dati concreti e specifici che rendano effettivo e non solo congetturale tale pericolo.

Sono i principi ricordati dalla Cassazione con sentenza n. 23359 del 6 giugno 2014.

Misure interdittive per sei mesi

Nel testo della medesima decisione, i giudici di legittimità hanno, altresì, applicato una disposizione introdotta con la Legge n. 190/2012, cosiddetta Legge Severino, ai sensi della quale, per determinati delitti contro la pubblica amministrazione, compreso il peculato, le misure cautelari interdittive applicabili agli indagati o imputati hanno una durata corrispondente a sei mesi decorrenti dall'inizio della loro esecuzione.

Durata – precisa la Corte – che diventa prorogabile, mediante “rinnovazione” della misura, in presenza di esigenze di natura probatoria.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Decreto PNRR 2026: al via l'ISEE automatico

30/01/2026

Controllo a distanza e GDPR: il Garante privacy sui sistemi di monitoraggio della guida

30/01/2026

Ricongiunzione contributiva: come calcolare rate e debito residuo

30/01/2026

Email aziendale attiva dopo il licenziamento? Sanzioni dal Garante Privacy

30/01/2026

Ferie arretrate e assenza dal lavoro: quando il licenziamento è legittimo

30/01/2026

RENTRI, tracciabilità dei rifiuti: l’INL sull’uso dei sistemi GPS

30/01/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy