Esigenze cautelari e valutazione del giudice

Pubblicato il 07 giugno 2014 I caratteri di specificità, concretezza e attualità delle esigenze cautelari rappresentano elementi di valutazione ineludibili del giudice, tenuto a considerare tali elementi al di fori di ogni automatismo presuntivo o inferenziale non aderente al caso concreto ed elusivo dei parametri di adeguatezza e proporzionalità di ogni misura cautelare.

Ne consegue che, in relazione all'articolo 274, lettera c) Codice di procedura penale, l'apprezzamento del pericolo di commissione di reati di stessa specie di quelli commessi impone l'individuazione di dati concreti e specifici che rendano effettivo e non solo congetturale tale pericolo.

Sono i principi ricordati dalla Cassazione con sentenza n. 23359 del 6 giugno 2014.

Misure interdittive per sei mesi

Nel testo della medesima decisione, i giudici di legittimità hanno, altresì, applicato una disposizione introdotta con la Legge n. 190/2012, cosiddetta Legge Severino, ai sensi della quale, per determinati delitti contro la pubblica amministrazione, compreso il peculato, le misure cautelari interdittive applicabili agli indagati o imputati hanno una durata corrispondente a sei mesi decorrenti dall'inizio della loro esecuzione.

Durata – precisa la Corte – che diventa prorogabile, mediante “rinnovazione” della misura, in presenza di esigenze di natura probatoria.
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