Esiste peculato solo se c'è danno economico

Pubblicato il 24 gennaio 2011 Sull''imputazione del reato di peculato la Corte di cassazione, sezione sesta penale, mantiene il suo precedente orientamento affermando, nella sentenza n. 256 del 2011, che non sussiste il delitto se l'uso privato del bene pubblico è di modesta entità.

Nei fatti di causa un militare era stato accusato di peculato per aver utilizzato, a scopo personale, il telefono dell'arma di appartenenza; la difesa dell'uomo aveva invece ipotizzato la sussistenza di un peculato d'uso, sanzionato in maniera più lieve. I giudici della sesta sezione però hanno osservato che l'uso del telefono di servizio deve ricomprendersi nel reato di peculato puro essendo un comportamento che si sostanzia nell'appropriarsi di cose non “immediatamente restituibili”; vero è, però, che la condanna per tale reato richiede che vi sia stato un rilevante danno economico per l'ente pubblico. La causa è stata quindi rinviata ai giudici di appello che dovranno accertare tale danno.

Sul punto sono numerose le sentenze della Corte suprema che assolvono l'imputato di peculato se, utilizzando il telefono di lavoro per fini personali, non causa un apprezzabile danno patrimoniale all'ente.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Inps, nuovo manuale di classificazione previdenziale

10/10/2025

IA: dal CNDCEC la clausola contrattuale tipo per i professionisti

10/10/2025

Anomalie IVA 2023: segnalazione per la compliance

10/10/2025

Intelligenza artificiale: al via il nuovo reato di deepfake

10/10/2025

Intelligenza artificiale: nuovi obblighi in vigore per aziende e professionisti

10/10/2025

Amianto e protezione dei lavoratori, cosa cambia

10/10/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy