Esito probabilmente sfavorevole? Senza compenso l’avvocato che non sconsiglia la causa

Pubblicato il 14 settembre 2017

Accolta l’opposizione al decreto ingiuntivo per il pagamento dei compensi

La Corte di cassazione ha confermato una sentenza con cui i giudici di secondo grado avevano ritenuto fondate le eccezioni formulate dal cliente di un avvocato per opporsi al decreto ingiuntivo da quest’ultimo notificatogli al fine di ottenere il pagamento delle proprie prestazioni professionali giudiziarie svolte in suo favore.

Il cliente, nel proprio atto di opposizione all’ingiunzione, aveva affermato la sussistenza della responsabilità professionale dell'avvocato, che non lo aveva informato con diligenza circa la presenza di una causa di decadenza dall'azione che egli voleva promuovere per recuperare alcuni crediti di lavoro, decadenza che poi era stata infatti dichiarata dal giudice adito.

In questo contesto – aveva sottolineato la Corte di appello - spettava al professionista l'onere di fornire la prova della sua condotta diligente.

Onere che, tuttavia, non era stato assolto dal professionista, il quale non aveva nemmeno avanzato alcuna istanza istruttoria sul punto relativo alla corretta informazione data al cliente circa i rischi evidenti di reiezione delle sue domande ove fosse stata eccepita la decadenza.

Doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione

Nel testo dell’ordinanza di Cassazione n. 21173 del 13 settembre 2017 è stata, sul punto, richiamata una pronuncia di legittimità, la n. 14597/2004, ai sensi della quale “Nell'adempimento dell'incarico professionale conferitogli, l'obbligo di diligenza da osservare ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 1176, secondo comma, e 2236 cod. civ. impone all'avvocato di assolvere, sia all'atto del conferimento del mandato che nel corso dello svolgimento del rapporto, (anche) ai doveri di sollecitazione, dissuasione ed informazione del cliente”.

Lo stesso - continua la sentenza - è tenuto:

Ed incombe sul legale, a tal fine, l'onere di fornire la prova della condotta mantenuta.

Nella specie, tuttavia, come ricordato, era mancato l’assolvimento dell'onere probatorio da parte del professionista, il quale non aveva avanzato alcuna istanza istruttoria per provare la sua diligenza professionale.

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