Esonero dall’RW per diplomatici e frontalieri

Pubblicato il 11 dicembre 2010 Con la risoluzione n. 128 del 10 dicembre 2010, l’agenzia delle Entrate interviene sull’esonero dall’obbligo di compilazione del modulo RW per diplomatici e frontalieri. Nello specifico, nella richiesta di consulenza giuridica, con riferimento al riconoscimento della condizione soggettiva di “diplomatico” o di “frontaliere”,era chiesto il momento in cui tale presupposto deve verificarsi e per quanto tempo la medesima condizione debba sussistere affinché il soggetto possa essere considerato esonerato.

L’Agenzia spiega che l’esonero è legato all’esistenza e al perdurare all’estero, al 31 dicembre dell’anno di riferimento, delle due attività.

In sostanza al 31 dicembre:

- il lavoratore “pubblico”, cioè il “diplomatico”, non deve essere rientrato in Italia, mentre il dipendente “privato”, ovvero il “frontaliere”, deve ancora prestare la sua attività in una zona di frontiera, o in un Paese limitrofo;

- l’attività lavorativa deve considerarsi esercitata all’estero in via continuativa, ossia se svolta per un numero di giorni maggiore di 183 nell’arco dell’anno (che non deve necessariamente essere ininterrotto).
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

CCNL Vetro industria - Ipotesi di accordo del 9/4/2026

17/04/2026

Ccnl Vetro industria. Rinnovo

17/04/2026

Fondo screening e defibrillatori: come funziona e come fare domanda

17/04/2026

Rateazione premi INAIL: riduzione degli interessi al 2%

17/04/2026

Custodia beni sequestrati: al via le nuove tariffe Giustizia

17/04/2026

Collegamento POS e registratori telematici entro il 20 aprile

17/04/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy