Esperto contabile abusivo se non ha titolo

Pubblicato il 28 marzo 2017

La Corte di cassazione, con sentenza n. 14815/2017, riconosce che il soggetto che si occupa della tenuta della contabilità aziendale, della redazione delle dichiarazioni fiscali ed effettua i relativi pagamenti, non ricade nel reato di esercizio abusivo delle professioni di dottore commercialista o di ragioniere e perito commerciale - disciplinate, rispettivamente, dai Dpr 1067 e 1068 del 1953 - anche se svolte da chi non sia iscritto ai relativi albi professionali, in modo continuativo, organizzato e retribuito, tale da creare, in assenza di indicazioni diverse, le apparenze di una tale iscrizione.

Si arriva, invece, a conclusione opposta, con riferimento alla professione di esperto contabile, quando le condotte in questione vengono poste in essere, con le caratteristiche suddette, in base al nuovo decreto legislativo 139/05.

Il caso trattato nella sentenza 14815/2017 vede un consulente fiscale accusato del reato di esercizio abusivo della professione di commercialista, articolo 348, c. p., in quanto pur in assenza di una laurea in economia e commercio si occupava in via continuativa, onerosa e organizzata di redazione di bilanci e consulenze per le società di capitali, di operazioni societarie straordinarie su estero, di elaborazione e redazione di business plan, di analisi economica, finanziaria e previsionale.

Il consulente si difendeva sollevando obiezioni sulla competenza non esclusiva dei dottori commercialisti ma la Corte d’appello sosteneva il principio per cui sussiste il reato l’esercizio abusivo della professione nel “compimento senza titolo di atti che, pur non attribuiti singolarmente in via esclusiva a una determinata professione, siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa” quando tali atti vengono compiuti con modalità tali da creare, in assenza di indicazioni diverse, “le oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato”.

I giudici della Corte di cassazione, però, hanno ritenuto errata tale affermazione, in quanto il consulente ha tenuto una condotta che non può essere ascritta in quelle rientranti nelle attività che caratterizzano la professione di commercialista, come esplicitata nell’articolo 1, del Dlg. 139/2005, ma semmai in quella di esperto contabile, che però non gli è mai stata contestata.

Inoltre è intervenuto il termine di prescrizione ed, in ogni caso , il reato deve essere dichiarato estinto.

 

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