Estinzione della società e sorte dei rapporti giuridici pendenti

Pubblicato il 13 marzo 2013 Le Sezioni unite civili di Cassazione, con la sentenza n. 6070 del 12 marzo 2013, sono intervenute per precisare quale sia la sorte dei rapporti giuridici facenti capo alla società al momento della sua estinzione, in conseguenza della cancellazione dal Registro delle imprese. Nel caso, infatti, che all’estinzione societaria non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico – spiegano i giudici di Cassazione – si determina un fenomeno di tipo successorio sui detti rapporti, ai sensi del quale:

- le obbligazioni si trasferiscono ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, mentre la società era in vita, essi fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali;

- i diritti ed i beni non compresi nel bilancio di liquidazione della società estinta si trasferiscono ai soci, in regime di contitolarità o di comunione indivisa; tra questi non sono ricomprese le mere pretese, ancorché azionate o azionabili in giudizio, né i diritti di credito ancora incerti o illiquidi la cui inclusione in detto bilancio avrebbe richiesto una attività ulteriore (giudiziale o extragiudiziale).

Con la cancellazione volontaria dal Registro delle imprese e a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione - prosegue la Corte - la società non potrà più agire o essere convenuta in giudizio. Nel caso, poi, in cui l’estinzione della società intervenga nel corso di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo del processo, con possibile successiva eventuale prosecuzione o riassunzione del medesimo giudizio da parte o nei confronti dei soci. L’impugnazione della sentenza pronunciata nei riguardi della società, qualora l’evento estintivo non sia stato palesato nel corso del giudizio, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci succeduti alla società estinta.

La sentenza n. 6070 è stata emessa dalle Sezioni unite insieme ad altre due identiche decisioni, la n. 6071/2013 e la n. 6072/2013, sempre datate 12 marzo 2013.
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