Estinzione della società. Il giudizio prosegue nei confronti del socio che abbia percepito somme dalla liquidazione

Pubblicato il 17 maggio 2012 Con sentenza n. 7679 del 16 maggio 2012, la Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad un contenzioso tributario instaurato nei confronti di una società contribuente che, nel corso del procedimento, era stata cancellata dal Registro delle imprese.

I giudici di Cassazione, in primo luogo, hanno ritenuto inammissibile il ricorso notificato alla società medesima in quanto la stessa era stata cancellata da tempo, prima del ricorso di legittimità medesimo, a nulla rilevando – a detta della Corte – che detta estinzione era avvenuta dopo la sentenza di primo grado e che la stessa non era stata eccepita in fase di appello. Inammissibile, inoltre, è stata ritenuta anche la notifica del ricorso nei confronti del liquidatore, considerato del tutto estraneo ai debiti sociali.

Per quel che riguarda il socio, per contro, lo stesso è stato ritenuto il successore processuale della società ma – si legge nel testo della decisione – se e nella misura in cui fosse risultato che lo stesso avesse riscosso somme dalla liquidazione.
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Fasdapi: le novità 2026

18/12/2025

Controlli di fine anno: le ferie residue

18/12/2025

CCNL Autorimesse - Ipotesi di accordo del 9/12/2025

18/12/2025

Autorimesse. Rinnovo Ccnl

18/12/2025

Inadempimenti sulle ferie: rischi contributivi e sanzionatori

18/12/2025

CCNL Servizi assistenziali Anaste - Verbale di accordo del 10/12/2025

18/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy