Estinzione della società. Il giudizio prosegue nei confronti del socio che abbia percepito somme dalla liquidazione

Pubblicato il 17 maggio 2012 Con sentenza n. 7679 del 16 maggio 2012, la Corte di cassazione si è pronunciata con riferimento ad un contenzioso tributario instaurato nei confronti di una società contribuente che, nel corso del procedimento, era stata cancellata dal Registro delle imprese.

I giudici di Cassazione, in primo luogo, hanno ritenuto inammissibile il ricorso notificato alla società medesima in quanto la stessa era stata cancellata da tempo, prima del ricorso di legittimità medesimo, a nulla rilevando – a detta della Corte – che detta estinzione era avvenuta dopo la sentenza di primo grado e che la stessa non era stata eccepita in fase di appello. Inammissibile, inoltre, è stata ritenuta anche la notifica del ricorso nei confronti del liquidatore, considerato del tutto estraneo ai debiti sociali.

Per quel che riguarda il socio, per contro, lo stesso è stato ritenuto il successore processuale della società ma – si legge nel testo della decisione – se e nella misura in cui fosse risultato che lo stesso avesse riscosso somme dalla liquidazione.
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