Estradizione negata solo nei casi previsti dalla legge

Pubblicato il 22 marzo 2010

Non costituisce motivo per non concedere l’estradizione la possibilità, al rientro in patria, di subire ritorsioni o minacce da parte di familiari.

Lo afferma la sesta sezione penale della Corte di cassazione, con sentenza n. 9082 del 6 marzo 2010, osservando come la suddetta ipotesi non sia presa in considerazione dagli articoli del Codice penale dedicati all’estradizione.

Quindi i giudici italiani possono procedere al blocco dell’estrazione dello straniero solo se possono verificarsi i casi specificamente indicati nel codice ossia il compimento di un reato politico, la possibilità di subire discriminazioni o atti persecutori nonché l’applicazione nel paese straniero della pena di morte. Estranee ai casi previsti invece, le minacce dei familiari che si trovano in patria.

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