Eventi sismici : domanda all'INAIL per l'agevolazione sui versamenti sospesi

Pubblicato il 16 gennaio 2024

Pubblicate le istruzioni INAIL per la presentazione della domanda per la riduzione dei premi assicurativi nella misura del 40% dei premi oggetto di sospensione aventi scadenza legale nel periodo intercorrente dalle date degli eventi sismici al 30 settembre 2017 dovuti dai soggetti operanti nei territori dell’Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria.

Specificatamente, i Comuni interessati sono indicati negli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e successive modificazioni e integrazioni.

Le istruzioni operative per la presentazione della domanda di ammissione agli aiuti sono contenute nella circolare INAIL n. 57 del 21 dicembre 2023.

Disciplina degli aiuti

Il decreto legge 24 ottobre 2019, n. 123, (articolo 8, comma 2-bis), convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre, n. 1565, in vigore dal 24 dicembre 2019, prevede la riduzione del 60% dei premi assicurativi sospesi in favore delle imprese con applicazione:

Istanze di ammissione agli aiuti

Coloro che hanno presentato l’apposita domanda di sospensione dei premi potranno richiedere di essere ammessi all’aiuto de minimis e/o in esenzione da notifica tramite l’apposito servizio online “Domanda di definizione agevolata sisma Italia centrale 2016-2017” disponibile sul portale INAIL alla voce “Comunicazioni sospensioni/recuperi agevolati” a partire dal 1° febbraio 2024 al 1° aprile 2024.

Verifiche

Si prevedono apposite verifiche propedeutiche alla concessione da effettuarsi tramite il Registro nazionale aiuti di Stato e concessione degli aiuti.

Terminata la procedura online, l’INAIL provvede, tramite la competente Direzione centrale per l’organizzazione digitale, all’interrogazione del Registro nazionale aiuti di Stato al fine di accertare:

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