Ex moglie percepisce la pensione. Revocato l’assegno divorzile

Pubblicato il 23 giugno 2017

Va revocato l’assegno di divorzio a carico del marito, se la ex moglie, percependo la pensione, diviene economicamente autosufficiente.

E’ quanto deciso dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, accogliendo le ragioni di un uomo, che chiedeva di essere esonerato dall'assegno stabilito in sede di divorzio a favore della ex moglie, in quanto questa aveva nel frattempo raggiunto l’età pensionabile e cominciato a percepire un buon assegno pensionistico.

Conta l’autosufficienza, non il precedente tenore di vita

E’ errata, secondo la Corte Suprema, la decisione dei giudici territoriali, che avevano dapprima respinto la domanda sull'assunto della persistenza di divario economico tra i coniugi. Rammentano in proposito gli Ermellini il recente arresto dello stesso Collegio – sentenza n. 11504/17 che ha radicalmente modificato il precedente orientamento in fatto di assegno divorzile - secondo cui, ai fini della permanenza o dell’esclusione del suddetto assegno, occorre verificare se il coniuge beneficiario sia effettivamente sprovvisto di mezzi adeguati (ed impossibilitato a procurarseli per ragioni oggettive), senza condurre l’indagine giudiziale con riguardo al “tenore di vita analogo a quello tenuto in costanza di matrimonio” (così come invece argomentato nel provvedimento qui impugnato).

In altre parole, occorre aver esclusivo riguardo – si legge ancora nella sentenza n. 15481 del 22 giugno 2017 - all’indipendenza ed autosufficienza economica del coniuge richiedente, considerando gli indici scanditi dalla innovativa pronuncia n. 11504/2017, quali il possesso di redditi di qualsiasi specie e/o cespiti mobiliari ed immobiliari (nella specie, per l’appunto la pensione), le possibilità effettive di lavoro personale, la disponibilità di un’abitazione ecc. Il tutto sulla base delle allegazioni o prove offerte dall'ex coniuge obbligato, sul quale incombe il corrispondente onere probatorio, fermo il diritto alla prova contraria da parte del beneficiario (che la donna non aveva tuttavia adeguatamente esercitato).

 

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