Fallimenti: il consulente indipendente può essere scelto dall’imprenditore

Pubblicato il 01 febbraio 2010

Il Tribunale di Ferrara con l’ordinanza del 3 dicembre 2009 ha fornito una risposta alla questione incerta, aperta dalla modifica del nuovo art. 67 della Legge fallimentare, della nomina del perito che deve attestare il piano di risanamento aziendale. Con decreto legislativo 12 settembre 2007, n. 169 sono state portate modifiche correttive alla legge fallimentare ed in particolare il nuovo art. 67 non precisava il soggetto a cui spettava nominare il perito terzo che deve giudicare la ragionevolezza del piano di risanamento, con il quale l’azienda intende continuare la propria attività.

I giudici ferraresi hanno stabilito che tale soggetto può essere nominato anche dallo stesso imprenditore coinvolto nel piano di ristrutturazione, purchè si tratti di dottori commercialisti iscritti anche nel registro dei revisori contabili, di avvocati iscritti nel registro dei revisori contabili o di studi associati costituiti da soci aventi i medesimi requisiti. Si noti che la possibilità che la scelta del perito ricada anche sull’imprenditore implica un accorciamento dei tempi della procedura di risanamento.

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