Fallimenti, per i residui un calcolo in salita

Pubblicato il 07 gennaio 2005

L'agenzia delle Entrate, con la circolare n. 42/E del 4 ottobre 2004, ha precisato che, nel caso in cui il fallimento si chiuda per compiuta ripartizione finale dell'attivo o per insufficienza dell'attivo stesso, non è configurabile alcun residuo attivo da restituire al soggetto fallito. Il Fisco ribadisce, inoltre, che la chiusura della procedura di fallimento e il ritorno in bonis non determinano il sorgere di una nuova impresa, ma semplicemente la continuazione della precedente assoggettata alla procedura. Pertanto, non si verificherebbe alcun presupposto per la tassazione dei beni al momento del ritorno in bonis, ipotesi che potrebbe scaturire, invece, all'atto della successiva cessione dei medesimi da parte dell'imprenditore.

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus psicologo: ecco le graduatorie definitive

09/12/2025

Nuovo Bonus mamme: chi può fare domanda entro il 31 gennaio?

09/12/2025

Fondo “Dopo di Noi”: riparto per l’annualità 2024

09/12/2025

Cessione crediti DTA: ribadito il divieto di compensazione

09/12/2025

Trattamento IVA case modulari: quale regime?

09/12/2025

Semplificazioni: nuove regole su beni donati e accettazione di eredità

09/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy