Fallimento civile anche per consumatori e piccole imprese

Pubblicato il 10 marzo 2012 Il Consiglio dei Ministri ha approvato un Ddl di modifica della Legge 3/2012 - Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento - che abbassa al 60% la soglia sul totale dei crediti per il raggiungimento dell’accordo tra debitore non consumatore e creditori ed estende le regole della norma sul fallimento civile anche ai consumatori.

Si ricorda che la citata legge, in vigore dal 29 febbraio 2012, già rappresentava una novità per gli imprenditori in crisi economica, ossia che risultano indebitati, con la previsione, in caso di situazioni di sovraindebitamento che non sono soggette né assoggettabili alle esistenti procedure concorsuali (fuori dal fallimento), della possibilità, per l’imprenditore che risulti troppo indebitato, di potersi accordare con i creditori, mediante la proposta di un piano di ristrutturazione del debito, attraverso limiti e modalità fissate dalla legge stessa.

Nel Ddl approvato, che contempla il fallimento civile per i consumatori e le piccole imprese non più in grado di fare fronte ai propri impegni, si precisa che anche i creditori che non aderiscono all’accordo possono essere assoggettati agli effetti della procedura, attraverso un provvedimento di omologazione adottato dal tribunale. La conseguenza è che anche i creditori privilegiati (con esclusione di alcuni crediti tributari e previdenziali) che non aderiscono all’accordo perdono il diritto di vedersi soddisfatti integralmente e subito, ma potranno essere vincolati al suddetto provvedimento in cui il giudice ritenga che non avrebbero potuto ottenere di più.

Infine, viene introdotta la possibilità di una procedura dedicata per il consumatore debitore con la predisposizione (a spese del debitore) di un “piano” da parte di un apposito organismo di composizione della crisi che opera in veste di garante della fattibilità del piano di ristrutturazione.
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