Fallimento Vendita al coniuge non revocabile

Pubblicato il 09 agosto 2016

In tema di effetti del fallimento, non è revocabile, ai sensi dell’art. 69 legge fallimentare, la vendita di una quota di comproprietà immobiliare al coniuge da parte del socio illimitatamente responsabile, a cui sia poi esteso il fallimento dichiarato a carico della società in nome collettivo ex art. 147 l.f.. Ciò in quanto detta estensione non si fonda sulla qualità di imprenditore commerciale di detto socio.

Ne tale limitazione all’applicabilità del citato art. 69 l.f. può ritenersi irragionevole poiché, mentre il coniuge dell’imprenditore, conoscendone lo stato di insolvenza, non può non ignorarne la fallibilità, in caso di dichiarazione di fallimento in estensione al socio illimitatamente responsabile, non può presumersi la conoscenza da parte del coniuge dell’insolvenza della società.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 16621 dell’8 agosto 2016, accogliendo il ricorso del socio di una s.n.c. dichiarata fallita, avverso la pronuncia con cui veniva revocata la costituzione di un fondo patrimoniale in favore del proprio coniuge. 

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