Fallimento Vendita al coniuge non revocabile

Pubblicato il 09 agosto 2016

In tema di effetti del fallimento, non è revocabile, ai sensi dell’art. 69 legge fallimentare, la vendita di una quota di comproprietà immobiliare al coniuge da parte del socio illimitatamente responsabile, a cui sia poi esteso il fallimento dichiarato a carico della società in nome collettivo ex art. 147 l.f.. Ciò in quanto detta estensione non si fonda sulla qualità di imprenditore commerciale di detto socio.

Ne tale limitazione all’applicabilità del citato art. 69 l.f. può ritenersi irragionevole poiché, mentre il coniuge dell’imprenditore, conoscendone lo stato di insolvenza, non può non ignorarne la fallibilità, in caso di dichiarazione di fallimento in estensione al socio illimitatamente responsabile, non può presumersi la conoscenza da parte del coniuge dell’insolvenza della società.

E’ quanto stabilito dalla Corte di Cassazione, prima sezione civile, con sentenza n. 16621 dell’8 agosto 2016, accogliendo il ricorso del socio di una s.n.c. dichiarata fallita, avverso la pronuncia con cui veniva revocata la costituzione di un fondo patrimoniale in favore del proprio coniuge. 

Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Cambio del luogo di lavoro e legge applicabile: i chiarimenti della CGUE

12/12/2025

INAIL: dal 2026, assegno di incollocabilità fino a 67 anni

12/12/2025

Cndcec: chiarimenti su obbligo formativo in materia di antiriciclaggio

12/12/2025

Gestione rifiuti e TARI: esclusa l’aliquota ridotta per la tariffa

12/12/2025

Contributi 2025 per eventi sportivi: requisiti e scadenze per ASD e SSD

12/12/2025

Esportazione rottami metallici extra-UE: nuova piattaforma digitale dal 15 dicembre

12/12/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy