False erogazioni INPS sono "a danno dello Stato"

Pubblicato il 01 luglio 2020

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 18311 del 16 giugno 2020, riconduce la condotta del datore di lavoro che conguaglia le somme a carico dell'Istituto Previdenziale non dovute, dichiarando falsamente di averle erogate al lavoratore, quali, ad esempio, l'indennità per malattia, gli assegni per il nucleo familiare o la cassa integrazione guadagni, alla fattispecie prevista dell’articolo 316-ter del Codice Penale, commettendo il reato di '“indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato”. In particolare, la Corte conferma la precedente interpretazione secondo cui il conguaglio di somme non corrisposte non integra le diverse fattispecie di truffa o appropriazione indebita o di indebita compensazione ex art. 10-quater, Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74.

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