False informazioni sociali: anche il socio di minoranza è legittimato alla querela

Pubblicato il 14 ottobre 2011 La Corte di cassazione, con la sentenza n. 36924 del 13 ottobre 2011, ha respinto il ricorso presentato dall'amministratore e dal legale rappresentante di una srl avverso la decisione con cui erano stati condannati per false informazioni sociali da parte dei giudici di merito dopo che un socio di minoranza della società aveva avanzato querela nei loro confronti.

A fronte della difesa dei due imputati i quali avevano contestato la legittimazione del socio di minoranza a proporre querela, i giudici di legittimità hanno spiegato come la proposizione dell'atto di denuncia spetti a tutti i danneggiati, compresi i soci di minoranza ed i creditori.

Ed infatti, “la parte offesa del reato di false comunicazioni sociali è, innanzitutto, il socio che è destinatario delle comunicazioni medesime. Non rileva se la sua partecipazione sia di maggioranza o di minoranza, in quanto anche in tale ultima eventualità egli ha comunque diritto a ricevere un'informazione vera, affidabile e trasparente”. Non solo. E' proprio attraverso la veridicità delle informazioni sociali – continua la Corte - “che, specie nelle società a responsabilità limitata, si attua la tutela dei diritti del socio di minoranza e lo si mette nelle condizioni di esercitare gli strumenti di controllo sullo svolgimento degli affari sociali, ivi inclusa l'azione di responsabilità degli amministratori”.

Nel testo della decisione la Suprema corte ha, inoltre, precisato che i 90 giorni di tempo per proporre querela nel riscontro di tale tipo di reato, decorrono dal momento di effettiva conoscenza dell'evento dannoso e della falsificazione dei bilanci.
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