Il FAPI – Fondo Formazione PMI (Fondo Paritetico Interprofessionale nazionale per la Formazione Continua nelle Piccole e Medie Imprese) - ha pubblicato l’Avviso 2-2026 “Sportello IMPRESA”, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 15 gennaio 2026.
L’Avviso 2-2026 mette a disposizione 500.000 euro per finanziare Piani di formazione continua aziendali, con l’obiettivo di sostenere la competitività, l’innovazione e lo sviluppo delle competenze dei lavoratori nelle PMI.
Di seguito un’analisi completa dei requisiti, dei massimali di finanziamento, dei regimi di aiuto applicabili e delle modalità di presentazione della domanda.
L’Avviso 2-2026 si inserisce nel quadro normativo dell’articolo 118 della Legge 23 dicembre 2000, n. 388, che disciplina i Fondi interprofessionali per la formazione continua.
L’intervento è finalizzato a finanziare:
La disponibilità finanziaria complessiva è pari a:
La procedura è a sportello, con valutazione secondo l’ordine cronologico di chiusura della domanda online.
Le domande possono essere presentate:
salvo esaurimento anticipato delle risorse.
L’Avviso 2-2026 distingue due linee di intervento:
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Linea A – Nuovissime |
Riservata alle aziende aderenti al FAPI da non oltre 6 mesi alla data di presentazione del Piano. |
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Linea B – Fidelizzazione |
Riservata alle aziende iscritte al FAPI da almeno 12 mesi. |
Sono escluse le imprese già finanziate sull’Avviso A6-2025 o su Avvisi generalisti approvati nel 2026.
Possono presentare domanda di contributo al FAPI esclusivamente i soggetti espressamente individuati dall’Avviso 2-2026:
NOTA BENE: È importante distinguere tra:
Possono accedere al finanziamento le imprese che:
La verifica RNA è obbligatoria e condiziona l’ammissibilità al contributo.
Sono ammessi:
Il massimale per ciascun Piano è determinato secondo la seguente formula:
Per imprese con meno di 10 dipendenti è prevista una maggiorazione di 50 euro.
Le imprese devono optare per uno dei due regimi previsti dalla normativa europea sugli aiuti di Stato.
1. Regime “de minimis” – Regolamento (UE) n. 2831/2023
2. Regime di esenzione – Regolamento (UE) n. 651/2014 (art. 31)
Intensità massima di aiuto:
Nel regime di esenzione non è finanziabile la formazione obbligatoria.
Il punteggio base massimo è pari a 100 punti.
Sono ammessi a finanziamento solo i Piani che raggiungono almeno 60 punti.
Tra i principali criteri di valutazione:
È previsto un Bonus firme fino a 30 punti in presenza della sottoscrizione delle Parti Sociali socie del Fondo.
Il finanziamento è riconosciuto sulla base del Costo Unitario Standard (CUS):
Il rendiconto deve essere certificato da un revisore legale iscritto al Registro MEF, ai sensi del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.
La domanda deve essere:
Ogni PEC deve contenere un solo Piano.
Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
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