FAQ sul bonus investimenti pubblicitari

Pubblicato il 26 settembre 2018

Il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari incrementali trova ulteriori chiarimenti da parte del Dipartimento per l’Informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, che ha pubblicato sul proprio sito internet le risposte alle domande più frequenti.

Le Faq affrontano gli aspetti più importanti dell’agevolazione e sono finalizzate a dirimere i dubbi più ricorrenti espressi dai contribuenti e dagli operatori del settore. In caso di necessità, esse saranno tempestivamente aggiornate.

Si ricorda che c’è tempo fino al 22 ottobre 2018 per richiedere il cosiddetto bonus pubblicità sugli investimenti incrementali (almeno dell’1% rispetto all’anno precedente) sulla stampa quotidiana e periodica, anche online, e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali.

FAQ sul credito di imposta su investimenti pubblicitari incrementali

Riguardo alle modalità di accesso al bonus - con specifico riguardo a dove reperire le informazioni dettagliate sullo stesso e la “comunicazione per fruizione del credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali” - il Dipartimento specifica che il modello di "comunicazione telematica" e le relative istruzioni per la compilazione sono reperibili sul proprio sito internet (www.informazioneeditoria.gov.it) e sul sito Internet dell’Agenzia delle entrate (www.agenziaentrate.it). Eventuali aggiornamenti della modulistica e delle relative istruzioni, ed ogni altra informazione e notizia utile ai fini della più corretta ed agevole fruizione della misura saranno pubblicati sugli stessi siti Internet delle due Amministrazioni.

Circa la presentazione della rinuncia alla richiesta, si legge che la rinuncia, totale o parziale, a una comunicazione di accesso al credito d’imposta già inviata può essere presentata, per qualunque motivo, negli stessi termini previsti per la trasmissione della comunicazione, cioè dal 22 settembre al 22 ottobre 2018. Pertanto, non avranno effetto le rinunce presentate oltre questi termini. Viene precisato che non è possibile presentare una rinuncia agli effetti di una dichiarazione sostitutiva precedentemente inviata.

Tra le altre precisazioni rese, le seguenti:

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