Fare le valigie non evita i fallimenti

Pubblicato il 23 maggio 2009
Con sentenza n. 11398 del 18 maggio 2009, la Cassazione, a Sezioni unite, ha affermato che anche nel caso in cui una società trasferisca in altro paese dell'Unione europea la propria sede, la stessa non evita la dichiarazione di fallimento in Italia, anche se avanzata successivamente a tale trasferimento. Il giudice nazionale, in questo caso, deve accertare in concreto che il luogo di operatività dell'impresa sia stato realmente spostato; nel caso esaminato dai giudici di legittimità, una società aveva trasferito la sede in Spagna antecedentemente al deposito della prima istanza di fallimento, ma a tale atto non era seguito né l'effettivo esercizio di attività d'impresa né lo spostamento reale dell'attività direttiva, amministrativa ed organizzativa. Poiché, poi, il trasferimento a Madrid non risultava neanche dal Registro delle imprese del luogo, per la controversia è stata riconfermata la competenza del giudice italiano.
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