Premi INAIL, esonero per le navi UE/SEE: istruzioni INAIL
Pubblicato il 09 luglio 2025
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Le imprese di navigazione, sia residenti sia non residenti ma dotate di stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che utilizzano navi iscritte nei registri di uno degli Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo – o che battono bandiera di tali Stati – adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali, possono accedere alle agevolazioni fiscali e contributive previste per le unità navali iscritte nel Registro internazionale italiano. Tali benefici si applicano in relazione alle attività di trasporto marittimo o ad attività assimilate, come definite dall’articolo 1, comma 1, del decreto-legge n. 457/1997, così come modificato dall’articolo 41 del decreto-legge n. 144/2022.
A prevederlo è il decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla Legge 17 novembre 2022, n. 175, al Decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30.
È quanto fa presente l’INAIL che, con la circolare n. 43 dell'8 luglio 2025, che ricostruisce il quadro normativo vigente e fa il punto sulle agevolazioni assicurative applicabili, acquisito il nulla osta da parte dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Evoluzione e recepimento comunitario
Il decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 1998, n. 30, ha istituito, all’articolo 1, il Registro internazionale delle navi, introducendo, agli articoli 4 e 6, significative agevolazioni fiscali e contributive in favore delle unità navali iscritte in tale registro.
Successivamente, il decreto legislativo 29 ottobre 2016, n. 221 ha ampliato l’ambito di applicazione di questi benefici, estendendoli anche alle navi traghetto ro-ro e ro-ro pax iscritte nel Registro internazionale e impiegate nei traffici commerciali tra porti nazionali (continentali e insulari), purché a bordo sia imbarcato personale esclusivamente italiano o comunitario, anche se tali traffici sono preceduti o seguiti da viaggi da o verso altri Stati.
Con la legge 20 novembre 2017, n. 167 (art. 10), il legislatore italiano ha recepito le indicazioni dell’Unione europea, estendendo le agevolazioni fiscali previste dall’art. 4 del D.L_ n. 457/1997 anche ai soggetti, residenti e non residenti, con stabile organizzazione in Italia, che impiegano navi adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali iscritte nei registri di Stati membri dell’UE o dello SEE, eliminando così l’obbligo di iscrizione nel Registro internazionale italiano per usufruire di tali benefici.
Le misure introdotte dal decreto legislativo n. 221/2016 sono state sottoposte all’approvazione preventiva della Commissione europea. Con la decisione C(2020) 3667 final dell’11 giugno 2020, la Commissione ha riconosciuto tali agevolazioni come aiuti di Stato compatibili con il mercato interno ai sensi dell’art. 107, par. 3, lett. c) del TFUE. In tale ambito, ha impegnato lo Stato italiano a garantire l’estensione di detti benefici anche alle navi iscritte nei registri UE/SEE, se impiegate in attività commerciali internazionali, come già previsto in ambito fiscale dalla legge n. 167/2017.
Tali impegni sono stati formalmente recepiti dall’articolo 41 del decreto-legge 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla legge 17 novembre 2022, n. 175, che è intervenuto direttamente sul decreto-legge n. 457/1997, aggiornandone le disposizioni normative.
Sgravi contributivi e fiscali alle imprese di navigazione: novità
L’art. 41 del D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito nella legge n. 175/2022, ha introdotto significative modifiche al D.L. n. 457/1997.
In particolare, l’articolo 6-ter prevede
- l’annotazione in un elenco, tenuto presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, delle navi iscritte nei registri europei
- l’accesso agli sgravi contributivi e fiscali alle imprese di navigazione residenti e non residenti aventi stabile organizzazione nel territorio dello Stato, che utilizzano navi iscritte nei registri degli Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero navi battenti bandiera di Stati dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo adibite esclusivamente a traffici commerciali internazionali in relazione alle attività di trasporto marittimo o alle attività assimilate.
Esonero dal versamento dei premi INAIL: a chi e quando spetta
L’INAIL con la circolare n. 43/2025, ricorda che l’esonero dal versamento dei premi assicurativi per i marittimi comunitari è concesso a condizione che vi sia la sussistenza dell’obbligo di versamento dei premi assicurativi a carico dell’armatore, nel rispetto dei limiti stabiliti dagli orientamenti sui trasporti marittimi.
Può pertanto accedere ai benefici l’armatore considerato a tutti gli effetti soggetto passivo dell’obbligazione contributiva nello Stato italiano.
In base a quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 883/2004, la regola generale per determinare la legislazione di sicurezza sociale applicabile ai marittimi imbarcati su una nave iscritta nei registri di uno Stato membro dell’Unione europea è rappresentata dal principio della "legge della bandiera". Ciò significa che si applica, di norma, la normativa previdenziale dello Stato sotto la cui bandiera la nave è registrata.
Tuttavia, il medesimo Regolamento prevede una deroga espressa, qualora si verifichino congiuntamente le seguenti condizioni:
- l’impresa che impiega i marittimi ha sede legale in uno Stato membro;
- o marittimi stessi risiedono nel medesimo Stato membro.
In presenza di entrambe le condizioni, indipendentemente dalla bandiera della nave, la normativa di sicurezza sociale applicabile è quella dello Stato in cui ha sede l’impresa e risiedono i lavoratori. Di conseguenza, se l’armatore ha sede in Italia e i marittimi imbarcati risiedono anch’essi in Italia, si applica la legislazione italiana in materia previdenziale. In tal caso, l’armatore è considerato soggetto passivo dell’obbligazione contributiva in Italia e può pertanto beneficiare delle agevolazioni previste per le navi iscritte nel Registro internazionale, ai sensi dell’articolo 1 del decreto-legge 30 dicembre 1997, n. 457, e successive modificazioni.
Esonero dal versamento dei premi INAIL: come accedere
Per accedere ai benefici, le imprese devono chiedere il rilascio di un’autorizzazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con annotazione nell’apposito elenco.
Le imprese devono presentare istanza all’INAIL con la copia dell’autorizzazione ministeriale.
Nelle more della predisposizione dell’apposito servizio telematico, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti comunica all’Inail, quale amministrazione che applica lo sgravio contributivo, le autorizzazioni all’annotazione rilasciate.
Aspetti operativi e istruzioni INAIL
L’INAIL, con la circolare INAIL n. 43/2025, riepiloga gli adempimenti da assolvere.
Una volta ottenuta l’autorizzazione all’annotazione nell'elenco delle navi iscritte nei Registri degli Stati UE/SEE ovvero battenti bandiera degli Stati UE/SEE istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per usufruire dell’agevolazione, le imprese devono:
- presentare denuncia di iscrizione all’INAIL utilizzando gli appositi servizi online
- pagare alla scadenza comunicata dall’Istituto l’importo del premio di assicurazione (ratino), relativo al personale non comunitario assicurato in Italia e non soggetto a sgravio, calcolato sulla base delle informazioni comunicate con la denuncia di iscrizione e relativo al numero delle persone occupate a bordo, il loro grado o qualifica e la retribuzione che si presume sarà corrisposta a loro favore fino alla fine dell’anno;
- pagare la rata anticipata di premio per gli anni solari successivi al primo con contestuale regolazione del premio relativo al periodo precedente (autoliquidazione) entro il 16 febbraio dell’anno cui si riferisce la rata;
- comunicare, esclusivamente in modalità telematica, entro il 28 febbraio dell’anno, le retribuzioni effettivamente corrisposte nell’anno precedente.
Per le posizioni assicurative è stato previsto specifico profilo tariffario denominato “Personale Italiano/comunitario con sgravi” collegato al Tipo Registro “Elenco Navi UE/SEE” e al Porto di iscrizione “Paese estero comunitario UE/SEE” da indicare nella denuncia di iscrizione.
Il pagamento dei premi assicurativi deve avvenire tramite modello F24, indicando il codice ditta e il numero di riferimento fornito da Inail con il provvedimento.
Aiuto di Stato e Registro Nazionale
Il beneficio è considerato aiuto di Stato. Pertanto:
- le imprese non devono trovarsi in situazione di recupero pendente;
- i controlli vengono effettuati tramite il Registro nazionale degli aiuti di Stato;
- in caso di indebita fruizione, l’agevolazione sarà recuperata con sanzioni.
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