La fattura non è stata contestata e risulta annotata nelle scritture contabili? Può costituire piena prova, nei confronti di entrambe le parti, dell’esistenza del corrispondente contratto.
Con sentenza n. 3581 dell'8 febbraio 2024, la Corte di cassazione ha fornito interessanti precisazioni per quanto concerne la valenza probatoria delle fatture commerciali.
Lo ha fatto nel pronunciarsi in ordine alla causa promossa da una società per opporsi al decreto ingiuntivo emesso a proprio carico ai fini del pagamento del compenso dovuto ad altra compagine per lo stoccaggio di materiale cartaceo da riciclare.
La società opponente aveva chiesto la revoca del predetto decreto sostenendo che il credito complessivamente azionato dalla controparte non fosse dovuto, in quanto relativo ad un'attività mai pattuita tra le parti.
Diversa la posizione dell'opposto, che chiedeva il pagamento delle fatture in ordine alle attività di selezione e smaltimento operate.
Il Tribunale aveva accolto l'opposizione al provvedimento monitorio, escludendo che vi fosse la prova dell'accordo tra le parti in ordine alle predette attività di raccolta e smaltimento del materiale da riciclare: per i giudici di merito, la presenza di una sola email di offerta senza alcuna accettazione e l'imprecisione delle deposizioni rese dai testimoni escussi non erano sufficienti, di per sé, per dimostrare gli accordi.
Irrilevante, in tale contesto, era stata giudicata anche l'annotazione delle fatture nelle scritture contabili della società opponente.
Dato che la decisione era stata integralmente confermata anche dalla Corte d'appello, la società opposta si era rivolta alla Corte di cassazione.
In questa sede, era stato censurato che la Corte territoriale avesse ritenuto carente la prova dell'accordo in ordine allo svolgimento delle attività poste in essere, nonostante la fattura evocata fosse stata iscritta nella contabilità dell'opponente e non fosse stata contestata in via stragiudiziale.
Tali circostanze, a detta della ricorrente, avrebbero dovuto attribuire rilevanza confessoria al patto sotteso all'emissione della medesima fattura.
Stante, infatti, l'efficacia obbligatoria piena dell'atto ricognitivo, di evidente natura confessoria in ordine ai fatti sfavorevoli al dichiarante, i giudici di merito ne avrebbero dovuto trarre la conclusione dell'idoneità della fattura contabilizzata a confermare la preesistenza del rapporto obbligatorio fondamentale, essendo a tal fine rilevanti, altresì, la email trasmessa alla controparte e le testimonianze rese dai dipendenti.
Il motivo di doglianza è stato giudicato fondato dalla Suprema corte.
La sentenza impugnata si era limitata a negare l'efficacia probatoria della fattura nella fase dell'opposizione a decreto ingiuntivo, senza svolgere alcuna argomentazione in ordine :
Ebbene, la fattura commerciale - ha puntualizzato la Seconda sezione civile della Cassazione - ha non soltanto efficacia probatoria nei confronti dell’emittente, che vi indica la prestazione e l’importo del prezzo.
Essa può anche costituire piena prova nei confronti di entrambe le parti dell’esistenza di un corrispondente contratto, nel caso in cui risulti:
Di conseguenza - ha continuato la Corte - l'annotazione della fattura nelle scritture contabili può costituire idonea prova tra gli imprenditori dell'esistenza del credito.
Difatti, l'annotazione, con richiamo alla fattura da cui nasce, costituisce atto ricognitivo in ordine ad un fatto produttivo di un rapporto giuridico sfavorevole al dichiarante, stante la sua natura confessoria ai sensi dell'art. 2720 del Codice civile.
Senza contare la sua idoneità a corroborare gli altri elementi probatori che, nella specie, erano rinvenibili negli atti del processo.
La sentenza impugnata, in definitiva, è stata cassata, limitatamente al motivo accolto, ed è stato disposto il rinvio della causa alla Corte d'appello, la cui decisione dovrà uniformarsi al seguente principio di diritto:
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