Fattura elettronica per scambi tra Italia e San Marino. Obbligo da luglio

Pubblicato il 21 giugno 2022

Dal 1° luglio 2022 sarà obbligatorio l’utilizzo di fattura elettronica per gli scambi B2B tra Italia e San Marino dopo il termine del periodo transitorio che avverrà il 30 giugno 2022.

L’invio elettronico delle fatture, tramite Sistema di interscambio, è stato previsto dal Dl Crescita (Dl n. 34/2019) e le modalità attuative sono state dettate con decreto Mef del 21 giugno 2021, ai sensi del quale la sperimentazione è iniziata il 1° ottobre 2021. Dal 1° luglio 2022 per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, le fatture saranno emesse solo in formato elettronico.

Il successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 211273/2021 ha definito le regole tecniche da applicare alla disciplina.

E’ stato poi istituto il codice destinatario 2R4GTO8 per la trasmissione delle fatture elettroniche nell’interscambio con la Repubblica Italiana; tale sequenza va usata da parte degli operatori italiani per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi.

La procedura si completa inserendo il codice operatore economico del cessionario di San Marino che equivale all’identificativo fiscale, il codice N3-3 nel campo natura del codice Iva, per le operazioni non imponibili.

Per quanto riguarda le aziende di San Marino che intendono inviare le fatture a soggetti italiani con SdI, dovranno inserire correttamente il codice destinatario o l’indirizzo di recapito dell’azienda italiana destinataria della fattura. Il soggetto italiano visualizzerà le proprie fatture anche sul portale “Fatture e Corrispettivi”.

I controlli sulle fatture elettroniche saranno svolti sia dall’Agenzia delle Entrate che dall’ufficio tributi di San Marino.

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