E-fatture Italia e San Marino. Pronto il codice destinatario

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E-fatture Italia e San Marino. Pronto il codice destinatario

Dal 1° ottobre 2021 gli operatori economici italiani che effettuano scambi commerciali con san Marino potranno emettere la fattura elettronica.

Prende il via la fase sperimentale della fatturazione elettronica nell’ambito dei rapporti commerciali tra operatori italiani e sammarinesi, che si concluderà il 30 giugno 2022.

Nel periodo transitorio, tra il 1° ottobre 2021 e il 30 giugno 2022, l’utilizzo della fatturazione elettronica è da considerare come una possibilità e non un obbligo: in questo lasso temporale, infatti, si potrà ancora emettere e ricevere il documento anche in formato cartaceo.

Dal 1° luglio 2022, invece, potranno essere emesse e accettate esclusivamente fatture in formato elettronico, attraverso il Sistema di interscambio.

Scambi commerciali Italia – san Marino, la normativa

Il Decreto Crescita (art. 12 del Dl 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni nella Legge 28 giugno 2019, n. 58) prevede che “gli adempimenti relativi ai rapporti di scambio con la Repubblica di San Marino, previsti dal decreto del Ministro delle Finanze 24 dicembre 1993, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 305 del 30 dicembre 1993, sono eseguiti in via elettronica secondo modalità stabilite con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze in conformità ad accordi con detto Stato. Sono fatti salvi gli esoneri dall'obbligo generalizzato di fatturazione elettronica previsti da specifiche disposizioni di legge. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono emanate le regole tecniche necessarie per l'attuazione del presente articolo”.

Il Dm del 21 giugno 2021 dà attuazione alla citata disposizione, prevedendo che la stessa trovi applicazione a far data dal 1° ottobre 2021, in via sperimentale; a decorrere dal 1° luglio 2022, invece, per le cessioni di beni effettuate nell’ambito dei rapporti di scambio tra la Repubblica italiana e la Repubblica di San Marino, le fatture sono emesse e accettate solo in formato elettronico.

Per quanto riguarda le prestazioni di servizi è data facoltà agli operatori nazionali di utilizzare la fattura elettronica per le operazioni effettuate nei confronti di operatori economici sammarinesi che abbiano fornito il numero di identificazione IVA attribuito dall’Ufficio tributario della Repubblica di San Marino.

Il successivo provvedimento del direttore dell’Agenzia delle Entrate n. 211273/2021 ha definito le regole tecniche per l’attuazione della nuova disciplina.

Nel frattempo l’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino ha stabilito il codice destinatario che gli operatori italiani devono utilizzare.

E-fattura tra Italia e San Marino, pronto il codice destinatario

L’Ufficio Tributario della Repubblica di San Marino, con la circolare Prot. n. 92466/2021 del 31 agosto, ha comunicato il codice destinatario utile ai fini della trasmissione delle fatture elettroniche nell’interscambio con la Repubblica Italiana.

Si tratta di una sequenza di 7 cifre e lettere che gli operatori italiani dovranno utilizzare per le fatture elettroniche inviate ai soggetti sammarinesi.

Il codice destinatario è 2R4GTO8 e sarà attivo dal 1° ottobre 2021. Esso dovrà essere preventivamente comunicato alle controparti ai fini della corretta trasmissione dei documenti in formato elettronico.

Fattura elettronica verso San Marino. Cosa cambia dal 1° ottobre

L’avvio della fatturazione elettronica tra Italia e San Marino, naturalmente, non incide sul profilo sostanziale degli scambi commerciali tra i due Paesi, in base al quale l’Iva è riscossa nel paese di destinazione, se l’acquirente è un operatore Iva, in quello di partenza, se un consumatore finale.

Alcune novità per gli operatori dei due Paesi sono però espressamente disciplinate dal nuovo decreto 21 giugno 2021, pubblicato nella G.U. n. 168 del 15 luglio 2021.

Il regime Iva degli scambi di beni resta improntato al principio di tassazione delle operazioni B2B nel paese di destinazione e di quelle B2C nel paese di origine.

Di conseguenza, secondo l'art. 1 del suddetto DM, le cessioni di beni effettuate mediante trasporto o consegna dei beni a San Marino, e i servizi connessi, effettuati da soggetti passivi italiani nei confronti di operatori economici che abbiano comunicato il numero identificativo loro attribuito dall'autorità sammarinese, sono non imponibili ai sensi degli articoli 8 e 9 del Dpr 633/72.

Tuttavia, la non imponibilità resta subordinata (articolo 5 del Dm) alla convalida di regolarità dell’e-fattura da parte dell’ufficio sammarinese o al possesso della fattura cartacea timbrata dallo stesso ufficio.

Inoltre, vi è da ricordare che un vantaggio che deriverà dall’avvio della fatturazione elettronica negli scambi con San Marino, è sicuramente rappresentato dalla scomparsa dell’obbligo per le imprese italiane di dichiarare le vendite verso San Marino nell'elenco riepilogativo delle cessioni intracomunitarie (modello Intrastat delle vendite), per chi esegue anche cessioni intracomunitarie; gli elenchi Intrastat per gli acquisti già non andavano presentati.

L’abolizione dell’Intrastat è conseguente all’entrata in vigore del Dm 21 giugno 2021, che non prevede più questo adempimento.

Infine, l’avvio della fatturazione elettronica tra le due repubbliche dovrebbe escludere anche l’esterometro.

Analogamente, viene meno anche l’obbligo di annotazione nel registro Iva vendite dei riferimenti della fattura vistata dall’ufficio tributario estero.

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