Fatture false, la prova è a metà

Pubblicato il 15 giugno 2009 In tema di ripartizione dell’onere della prova nel caso si contesti l’utilizzazione di fatture a fronte di operazioni inesistenti, i giudici di Cassazione sostengono – sentenza 12022 del 25 maggio 2009 – che se è vero che in linea generale il contribuente può assolvere quest’onere mediante la documentazione fiscale e contabile, tale mezzo di prova non può considerarsi incontestabile: anzitutto perché il meccanismo elusivo della contabilizzazione di operazioni cd. inesistenti presuppone per definizione che sia approntata una documentazione formale ineccepibile; poi perché trova applicazione il principio di diritto secondo il quale la correttezza formale della contabilità non può diventare un alibi per commettere ogni violazione delle leggi fiscali. Il Fisco può allora “liberamente” superare le risultanze documentali contrapponendo circostanze e elementi che comprovino di fatto la fittizietà delle operazioni stesse; l’onere di dimostrare la loro effettiva esistenza si sposta così nuovamente in capo al contribuente, che dovrà allegare alla documentazione formale elementi di prova.
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