Fatture Iva errate: al destinatario l’obbligo di regolarizzarle

Pubblicato il 29 luglio 2011 Nel caso di operazioni concluse tra due parti, che attribuiscono al rapporto sottostante al loro accordo una diversa qualificazione rispetto all’effettiva operazione commerciale, è fatto obbligo al destinatario della fattura regolarizzare l’atto, per non far scattare il pagamento della maggior Iva.

Questo il principio sostenuto dalla Corte di Cassazione nella sentenza n. 16437, depositata in data 27 luglio 2011.

Con tale pronuncia, è stato respinto il ricorso di un’azienda destinataria di fatture in esenzione Iva, a cui il Fisco non aveva riconosciuto la stessa natura commerciale e, di conseguenza, aveva convenuto che l’operazione non potesse godere del beneficio fiscale.

Per la Corte, infatti, “sussiste l’obbligo del destinatario della fattura di procedere alla regolarizzazione nei casi in cui (…) l’emittente abbia dato al negozio sottostante una qualificazione diversa da quella dovuta”.

Sul piano delle sanzioni, invece, l'azienda è risultata salva. La sentenza ricorda che l’obbligo di pagare le sanzioni in caso di mancata regolarizzazione delle operazioni (art. 41, Dpr 633/1972) costituisce una sanzione impropria che è stata abolita dall’entrata in vigore del Dlgs n. 471/1997.
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