Favoreggiamento dell'immigrato irregolare solo con dolo specifico

Pubblicato il 16 luglio 2010
La Corte di cassazione, con sentenza n. 27543 del 15 luglio, ha annullato, con rinvio, la sentenza con cui la Corte d'appello di Napoli aveva condannato, per favoreggiamento, un uomo che aveva subaffittato lo stabile di cui era locatario a sedici cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno per la somma di cinquanta euro al mese cadauno. 

I giudici di legittimità, in particolare, hanno escluso che la condotta dell'imputato potesse configurare il reato contestato in considerazione del fatto che, nella specie, mancava il dolo specifico; “non è sufficiente” – precisa la Corte - “che l'agente abbia favorito la permanenza nel territorio dello Stato di immigrati clandestini, mettendo a loro disposizione unità abitative in locazione”, essendo necessario che ricorra la volontà di trarre “un ingiusto profitto dallo stato di illegalità dei cittadini stranieri, che si realizza quando l'agente, approfittando di tale stato, imponga condizioni particolarmente onerose ed esorbitanti dal rapporto sinallagmatico”.

Per la concretizzazione del reato di favoreggiamento della permanenza di clandestini nel territorio dello Stato, in definitiva, oltre a dover valutare l'elemento oggettivo, se cioè la concessione in locazione a cittadini extracomunitari clandestini di locali ad uso di abitazione sia idonea ad integrare la condotta tipica del reato, occorre tenere in considerazione anche l'elemento soggettivo verificando, in concreto, “se dalla stipula del contratto si sia inteso trarre indebito vantaggio dalla condizione di illegalità dello straniero che si trova nella posizione di contraente debole, imponendogli condizioni onerose ed esorbitanti dall'equilibrio del rapporto sinallagmatico”.
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