Favoreggiamento, non punibilità estesa al convivente more uxorio

Pubblicato il 30 novembre 2020

Secondo le Sezioni Unite penali della Corte di cassazione, la causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma 1, del Codice penale è applicabile al convivente more uxorio.

E’ quanto si apprende dall’informazione provvisoria n. 22 del 26 novembre 2020, diffusa dall’Ufficio stampa della Suprema corte a seguito della pubblica udienza tenuta in pari data.

Nella nota viene precisato che le SU hanno risposto affermativamente alla questione controversa ad esse sottoposta, concernente l’applicabilità, anche al convivente di fatto, della causa di non punibilità di cui all’art. 384, comma 1, C.p.

Si tratta della causa di non punibilità disposta nei casi previsti dagli articoli 361, 362, 363, 364, 365, 366, 369, 371-bis, 371-ter, 372, 373, 374 e 378 – e quindi dai reati di omessa denuncia di reato da parte del pubblico ufficiale o di un incaricato di pubblico servizio, omessa denuncia aggravata, omessa denuncia di reato da parte del cittadino, omissione di referto, rifiuto di uffici legalmente dovuti, autocalunnia, false informazioni al pubblico ministero, false dichiarazioni al difensore, falsa testimonianza, falsa perizia o interpretazione, frode processuale e favoreggiamento personale - per chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé medesimo o un prossimo congiunto da un grave e inevitabile nocumento nella libertà o nell'onore.

L’informazione è stata pubblicata in attesa del deposito della sentenza.

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