A partire dal 3 giugno 2025, le aziende interessate agli incentivi previsti dal Decreto FER X Transitorio per impianti a energia rinnovabile possono presentare la propria candidatura.
E' a disposizione un fondo complessivo di 9,7 miliardi di euro, destinato a sostenere la realizzazione, il potenziamento e il rifacimento - totale o parziale - di impianti alimentati da fonti rinnovabili, tra cui fotovoltaico, eolico, idroelettrico e biogas da processi di depurazione.
Il 20 maggio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) ha approvato le Regole Operative per partecipare alle procedure competitive del FER-X Transitorio, un nuovo meccanismo di sostegno dedicato agli impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla parità di mercato. Il FER-X sarà attivo fino al 31 dicembre 2025.
Le Regole Operative, elaborate dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE), sono essenziali per applicare concretamente il meccanismo di incentivo.
Come ha sottolineato il ministro Gilberto Pichetto Fratin: "Questo nuovo strumento permetterà di attivare fino a 11 GW di nuova capacità rinnovabile, garantendo al tempo stesso la sostenibilità economica del sistema e una migliore integrazione delle fonti verdi nel mercato dell’energia". Il Governo considera il FER-X una delle misure chiave per raggiungere gli obiettivi di decarbonizzazione entro il 2030.
Il FER X Transitorio è un meccanismo di sostegno finalizzato a incentivare la produzione di energia elettrica da impianti a fonti rinnovabili con costi di generazione vicini alla competitività di mercato. Questo strumento, disciplinato dal Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2024, attua le disposizioni previste dagli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo n. 199 del 2021. La finalità principale del decreto è promuovere un meccanismo di supporto efficace, efficiente e sostenibile, che contribuisca al raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione fissati per il 2030, garantendo al contempo la sicurezza e l’adeguatezza del sistema elettrico nazionale.
Possono accedere al meccanismo, secondo quanto previsto dal suddetto DM, le seguenti tipologie di impianti a fonti rinnovabili:
impianti solari fotovoltaici,
eolici,
idroelettrici
impianti di trattamento del gas residuato dai processi di depurazione.
Il decreto stabilisce inoltre che il FER X Transitorio cesserà di applicarsi il 31 dicembre 2025, oppure anticipatamente per gli impianti con potenza inferiore o uguale a 1 MW, qualora venga raggiunto un contingente di potenza pari a 3 GW, con comunicazione tempestiva da parte del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Il meccanismo prevede due modalità di accesso agli incentivi:
Inoltre, gli impianti devono rispettare i requisiti ambientali, incluso il principio “Do No Significant Harm” (DNSH), e devono essere conformi alle norme nazionali e comunitarie. È inoltre richiesto il possesso di solidità finanziaria, che può essere dimostrata tramite documentazione bancaria o capitale sociale proporzionato all’investimento previsto. Sono esclusi dal meccanismo i soggetti in difficoltà economica, coloro che ricadono in cause di esclusione amministrativa, o con precedenti di recupero incentivi illegittimi.
Il decreto stabilisce, infine, che non è ammesso l’accesso al meccanismo per impianti di potenza superiore a 1 MW con lavori avviati prima della partecipazione alle procedure competitive. I soggetti che accedono agli incentivi possono rinunciare prima della scadenza del diritto, ma in tal caso devono corrispondere al GSE un importo proporzionato alla potenza dell’impianto e al periodo residuo del contratto, fino a un massimo del 20% del costo di investimento standard.
Il FER X Transitorio include anche interventi di rifacimento integrale, parziale e potenziamento di impianti esistenti, con limitazioni specifiche. Infine, è possibile richiedere il sostegno per una quota di potenza dell’impianto, a condizione che i requisiti tecnici e finanziari siano rispettati sull’intera potenza complessiva.
Con l’avviso del Ministero dello Sviluppo Economico del 27 marzo 2025, è stato stabilito che il FER X Transitorio è entrato in vigore il 28 febbraio 2025 e che, entro 90 giorni da tale data, il Gestore dei Servizi Energetici avrebbe dovuto emanare le regole operative per disciplinare le modalità di presentazione delle manifestazioni di interesse e lo svolgimento delle procedure competitive, garantendo così la corretta attuazione del decreto ministeriale.
In ottemperanza a quanto previsto, con il decreto direttoriale del 20 maggio 2025, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica ha approvato le Regole Operative elaborate e trasmesse dal GSE ai sensi dell’articolo 12 del citato Decreto Ministeriale del 30 dicembre 2024. Queste regole, allegate al decreto come Allegati 1 e 2 e parte integrante e sostanziale dello stesso, definiscono i requisiti e le modalità per la presentazione delle manifestazioni di interesse e per la gestione delle procedure competitive.
Gli impianti a fonti rinnovabili che intendono accedere agli incentivi del FER X Transitorio sono suddivisi in due grandi categorie in base alla loro potenza. Gli impianti con potenza superiore a 1 MW devono partecipare a procedure competitive, come le aste, per poter accedere al meccanismo di supporto. Al contrario, gli impianti con potenza fino a 1 MW possono accedere direttamente agli incentivi senza partecipare alle aste, entro un contingente massimo di 3 GW e fino al 31 dicembre 2025, o comunque fino al raggiungimento del limite di potenza previsto.
Per quanto riguarda gli interventi ammessi, il decreto prevede quattro categorie principali, tutte da realizzare con componenti nuove o rigenerate:
la nuova costruzione, che riguarda la realizzazione ex novo di impianti rinnovabili;
il rifacimento integrale, cioè la sostituzione completa di un impianto esistente;
il potenziamento, ossia l’aumento della capacità produttiva di un impianto già esistente;
il rifacimento parziale, intervento di aggiornamento parziale, che tuttavia non è ammesso per impianti eolici e fotovoltaici.
È importante sottolineare che, nel caso di impianti in rifacimento integrale già beneficiari di incentivi, la partecipazione alle procedure competitive è possibile solo se i lavori iniziano successivamente alla presentazione della domanda e alla scadenza del periodo di incentivazione o dopo una eventuale rinuncia anticipata.
Infine, alcune categorie di intervento non sono ammesse per specifiche tipologie di impianti. Ad esempio, gli impianti idroelettrici installati sugli acquedotti sono esclusi dalle possibilità di rifacimento integrale e potenziamento.
Per gli impianti con potenza inferiore o uguale a 1 MW che accedono direttamente al meccanismo di supporto, l’Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA) definisce entro novanta giorni dall’entrata in vigore del decreto i prezzi di aggiudicazione. Tali prezzi sono calibrati per garantire una remunerazione equa dei costi di investimento e di esercizio, basandosi sui dati di monitoraggio del GSE. Possono variare in base alla tecnologia e alla taglia dell’impianto e vengono aggiornati annualmente in base alle analisi GSE, con applicazione ai nuovi impianti che iniziano i lavori dopo la pubblicazione degli aggiornamenti. Ai prezzi si applicano, se previsti, specifici correttivi indicati nell’Allegato 1 del decreto.
Per gli impianti a fonti rinnovabili con potenza superiore a 1 MW, l’accesso al meccanismo di supporto avviene esclusivamente tramite procedure pubbliche competitive, organizzate dal GSE.
Queste aste telematiche sono periodiche e prevedono contingenti di potenza distinti per tecnologia, garantendo trasparenza, concorrenza e non discriminazione. I partecipanti devono possedere determinati requisiti, aver presentato la manifestazione di interesse e proporre un’offerta di riduzione sul prezzo di esercizio superiore. È previsto il versamento di cauzioni proporzionate all’investimento.
Nello specifico, per partecipare alle aste e accedere agli incentivi è necessario:
I contingenti totali stimati ammontano a circa 14,65 GW, suddivisi tra fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas residui da depurazione.
Le procedure prevedono un periodo di 60 giorni per la presentazione delle domande e la pubblicazione delle graduatorie entro 90 giorni, con almeno due aste garantite ogni anno fino al 31 dicembre 2025.
A partire dalle ore 12:00 del 3 giugno 2025 e fino alle ore 12:00 del 24 giugno 2025, gli operatori interessati potranno presentare le manifestazioni di interesse relative agli impianti con potenza superiore a 1 MW tramite il Portale FER-X del Gestore dei Servizi Energetici (GSE).
Il Portale è accessibile dalla Sezione Servizi dell’Area Clienti e permette di candidarsi per uno dei quattro contingenti messi in gara: fotovoltaico, eolico, idroelettrico e gas residuati dai processi di depurazione.
Le regole operative del FER-X Transitorio definiscono per ciascuna tipologia di impianto tre parametri chiave dei contingenti: un valore minimo, un obiettivo e un massimo. Questi limiti servono a gestire l’allocazione della potenza incentivabile in modo equilibrato e coerente con gli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili.
Al termine della finestra di presentazione delle manifestazioni di interesse, il valore di ogni contingente verrà ricalcolato. Secondo quanto previsto dal testo normativo, “alla chiusura della finestra di presentazione delle manifestazioni di interesse, il valore di ciascuno dei contingenti sarà rideterminato come minimo tra la somma delle potenze di tutte le manifestazioni di interesse, decurtata del 10%, e il valore definito nella Tabella delle soglie”. Questo meccanismo garantisce una gestione flessibile e bilanciata delle risorse disponibili, adeguando i contingenti in base alla reale domanda espressa dagli operatori.
Per inviare correttamente la manifestazione di interesse tramite il Portale FER-X, gli operatori devono fornire alcune informazioni essenziali e procedere al pagamento degli oneri istruttori. Tra i dati richiesti figurano:
il CODICE CENSIMP e il CODICE RICHIESTA, codici assegnati da TERNA e verificati con il sistema GAUDÌ;
la tipologia dell’impianto e la categoria di intervento, in conformità con quanto previsto dal DM FER-X Transitorio;
i dati di potenza dell’impianto, inclusa la potenza nominale e la quota richiesta;
l’ubicazione dell’impianto, con indirizzo e coordinate geografiche;
e, infine, i dati amministrativi necessari per il pagamento dei costi di istruttoria.
Sebbene i titoli autorizzativi non siano obbligatori per la trasmissione della manifestazione di interesse, è consigliabile inserirli per una migliore caratterizzazione dell’intervento, con possibilità di aggiornamento in fase successiva.
Modalità di partecipazione
Le manifestazioni di interesse, le richieste di partecipazione alle procedure competitive e la relativa documentazione devono essere trasmesse, pena l’inammissibilità, esclusivamente tramite l’applicazione informatica denominata Portale FER-X. Per l’uso del Portale si rimanda alla “Guida all’utilizzo del Portale FER-X”. Non saranno accettate richieste inviate tramite altri canali, quali PEC, e-mail, raccomandata o posta ordinaria.
L’invio della manifestazione di interesse e della richiesta di partecipazione implica l’integrale accettazione delle Regole Operative, dei bandi e di tutti gli atti correlati. Le richieste potranno essere caricate soltanto durante il periodo di apertura previsto dai bandi; non saranno accolti reclami per mancata o ritardata ricezione delle domande, poiché farà fede esclusivamente la data e l’orario registrati nel Portale.
L’invio entro i termini è responsabilità esclusiva del soggetto richiedente. Il GSE si riserva la possibilità di interrompere temporaneamente l’accesso al Portale FER-X in caso di necessità straordinarie, senza che ciò comporti un differimento dei termini di scadenza. Si raccomanda pertanto di prendere visione delle Regole Operative e di collegarsi al Portale con adeguato anticipo.
Fasi successive
Nella fase successiva alla presentazione della manifestazione di interesse, i richiedenti dovranno allegare alla domanda una dichiarazione che attesti il possesso dei requisiti richiesti e presentare un’offerta con una percentuale di riduzione sul Prezzo di Esercizio Superiore, come previsto dal meccanismo FER-X.
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