Ferie non godute: sì a monetizzazione anche con licenziamento in tronco

Pubblicato il 08 agosto 2025

Anche nei casi di cessazione del rapporto di lavoro per fatto imputabile al lavoratore, inclusa l’ipotesi di licenziamento senza preavviso, il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate non viene meno.

Tale diritto può essere escluso solo qualora il datore di lavoro dimostri di aver previamente invitato il dipendente a fruire delle ferie residue, informandolo espressamente che, in difetto, tali giorni di congedo sarebbero andati persi.

E' il principio ribadito dalla Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, con ordinanza n. 20444 del 21 luglio 2025, pronunciata sul caso di un dirigente a tempo determinato presso un ente locale, il cui incarico era stato revocato senza preavviso per “lesione del vincolo fiduciario”.

Monetizzazione ferie: dovuta anche in caso di cessazione per colpa del lavoratore

Il caso esaminato

Nella vicenda all'attenzione della Suprema corte, il dirigente si era rivolto al Tribunale per richiedere:

Il giudice di primo grado aveva accolto parzialmente la domanda, rigettando le voci relative alle ferie non godute e alla retribuzione di posizione. La Corte d’Appello aveva confermato tale decisione.

Motivi del ricorso per cassazione

Il dirigente aveva adito la Cassazione, lamentando, tra i motivi, la violazione degli articoli 1334, 1335 e 115 del Codice civile, con riferimento al rigetto della domanda di monetizzazione delle ferie maturate e non fruite.

Ad essere criticato, era l'assunto della Corte d’Appello secondo cui l’indennità per ferie non godute non era dovuta perché il lavoratore avrebbe potuto fruirne tra la data in cui aveva avuto contezza di fatto della prossima chiusura del rapporto e la data della comunicazione formale di essa.

Decisione della Corte  

La Corte di Cassazione ha accolto la predetta doglianza, richiamando quanto già enunciato con ordinanza n. 19659/2023.

La Suprema Corte, nel dettaglio, ha precisato che:

Nella specie, la Corte territoriale non avrebbe potuto escludere, in parte qua, il diritto alla corresponsione dell’indennità sostitutiva delle ferie non godute, affermando – come ha fatto – che la lavoratrice avrebbe potuto fruire delle ferie nei giorni intercorsi tra la conoscenza “di fatto” della cessazione del rapporto e la sua comunicazione formale. Spettava, infatti, al datore di lavoro l’onere di dimostrare di aver effettivamente posto la lavoratrice nelle condizioni di usufruire delle ferie residue in tale intervallo temporale.

Il principio di diritto

Di seguito il principio di diritto enunciato dalla Corte:

"in ambito di pubblico impiego, anche in ipotesi di cessazione del rapporto di lavoro per colpa del lavoratore, ivi compreso il caso del licenziamento disciplinare senza preavviso, non si perde il diritto alla monetizzazione delle ferie maturate, a meno che il datore di lavoro dimostri di avere invitato in precedenza il dipendente a godere del periodo di congedo e di averlo avvisato che, in mancanza, le ferie sarebbero andate perse".
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