Nuovo Bonus mamme: chi può fare domanda entro il 31 gennaio?
Pubblicato il 09 dicembre 2025
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La scadenza per la presentazione della domanda del Nuovo Bonus mamme 2025 è fissata al 9 dicembre 2025, poiché il termine ordinario del 7 dicembre cade di domenica e l’8 dicembre è festivo.
È però fondamentale ricordare che questa non è l’unica scadenza prevista: chi matura i requisiti dopo il 28 ottobre 2025 (data di pubblicazione della circolare INPS n. 139/2025) (ad esempio nascita del secondo o terzo figlio), purché entro il 31 dicembre 2025, può presentare la domanda fino al 31 gennaio 2026.
Per le lavoratrici che hanno presentato entro il 31 gennaio 2026, il Nuovo bonus mamme sarà, erogato entro il mese di febbraio 2026.
Queste due finestre temporali garantiscono che tutti gli aventi diritto possano accedere al beneficio, senza penalizzazioni.
Nuovo Bonus Mamme 2025: quadro regolatorio
L’articolo 6 del decreto-legge 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 8 agosto 2025, n. 118, introduce, per l’anno 2025, il Nuovo Bonus mamme: un’integrazione al reddito pari a 40 euro al mese per ogni mese o frazione di mese di vigenza del rapporto di lavoro dipendente (escluso il domestico) o dell’attività autonoma.
L’INPS ha fornito istruzioni con la circolare del 28 ottobre 2025, n. 139, la quale stabilisce criteri, modalità e tempistiche per la presentazione della domanda. Successivamente, l’Istituto previdenziale ha aggiornato il manuale operativo, fornendo utili FAQ (messaggio n. 3702 del 4 dicembre 2025).
Il bonus si rivolge alle lavoratrici madri con due o più figli, nel rispetto di precisi requisiti anagrafici, lavorativi ed economici.
Di seguito, una sintesi dei requisiti.
Status di lavoratrice madre
Per accedere al beneficio la lavoratrice deve essere:
- madre con due figli, compresi figli adottati o in affidamento preadottivo. Il secondo figlio deve avere meno di 10 anni nel mese di riferimento. Il requisito deve essere posseduto al 1° gennaio 2025 o maturare entro il 31 dicembre 2025.
- madre con tre o più figli, compresi adottati o in affidamento preadottivo. Il figlio più piccolo deve avere meno di 18 anni nel mese di riferimento. Anche questo requisito deve esistere al 1° gennaio 2025 o perfezionarsi entro il 31 dicembre 2025.
Nota importante per tutte le categorie: se il requisito si perfeziona in corso d’anno (es. nascita del secondo/terzo figlio), lo stesso si cristallizza nel mese di nascita. Eventuali decessi o affidamenti esclusivi al padre non generano decadenza, se i requisiti erano già maturati. Non rilevano, ai fini del conteggio, i figli per i quali è cessata la responsabilità genitoriale.
L’INPS chiarisce che, per il calcolo del numero di figli, devono essere considerati tutti i figli della lavoratrice, indipendentemente da convivenza, stato di carico fiscale, composizione del nucleo ai fini ISEE. L’unico limite è costituito dalla non sospensione o decadenza della responsabilità genitoriale.
Requisito dell’attività lavorativa
Possono accedere al Nuovo Bonus mamme:
- le lavoratrici dipendenti (pubbliche o private), esclusi i rapporti domestici;
- le lavoratrici autonome iscritte a: Gestioni previdenziali obbligatorie autonome, Casse professionali (D.lgs. 509/1994 e 103/1996), Gestione separata (art. 2, c. 26, L. 335/1995).
Per le madri con tre o più figli, il bonus non spetta nei mesi in cui è in essere un rapporto di lavoro a tempo indeterminato (o in caso di trasformazione da contratto a tempo determinato a contratto a tempo indeterminato o di apprendistato), in quanto le lavoratrici possono accedere all’esonero totale dei contributi IVS previsto dalla legge di Bilancio 2024 (art. 1, c. 180).
Il bonus spetta solo per i mesi di vigenza del rapporto di lavoro (sono esclusi i periodi di sospensione senza retribuzione). Per le autonome, spetta per i mesi di iscrizione alla Cassa/gestione nell’anno 2025.
Lavoratrici ammesse in sintesi
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Ambito |
Regola / Condizione |
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Lavoratrici ammesse |
Regola generale: dipendenti (no domestiche), autonome, iscritte a casse, Gestione separata |
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Lavoratrici escluse |
Iscritte solo per cariche sociali; imprenditrici senza iscrizione previdenziale obbligatoria |
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Agricole TD |
Bonus nei mesi con 1 giornata lavorata o contratto a tempo determinato attivo e iscrizione negli elenchi 2024 per almeno 51 giornate |
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Intermittenti |
Bonus solo se almeno 1 giornata lavorata nel mese |
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Piccole colone |
Bonus per mesi con rapporto di colonia anche solo in parte |
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Gestione separata |
Bonus per mesi di iscrizione (escluse cariche sociali pure o prestazioni di lavoro autonomo occasionale) |
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Cariche sociali + lavoro |
Bonus ammissibile se c’è anche rapporto di lavoro o attività autonoma |
Sospensione del rapporto: casistica
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Sospensione del rapporto |
Regola generale: bonus solo se c’è retribuzione/indennità o contribuzione figurativa |
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Sospensioni utili |
Maternità, parentale, malattia figlio, congedo straordinario, CIGO/CIGS/CIGD |
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Sospensioni non utili |
Aspettativa non retribuita, astensione volontaria, politica, disciplinare, part-time ciclico senza prestazione |
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NASpI / DIS-COLL |
Non utili; non rilevano come reddito |
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Tirocinio |
Non utile ai fini del bonus |
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Preavviso non lavorato |
Non utile; indennità non rileva come reddito |
Requisito economico
La somma dei redditi da lavoro (autonomo o dipendente) conseguiti nel 2025 deve essere pari o inferiore a 40.000 euro.
Rilevano i redditi da lavoro dipendente, i redditi da lavoro autonomo, i redditi soggetti a tassazione sostitutiva, i redditi equiparati e sostitutivi (ad esempio, indennità di maternità, malattia, congedo straordinario biennale L. 388/2000)
Sono esclusi, NASpI e DIS-COLL, pensioni di ogni tipo e indennità collegate alla cessazione del rapporto.
Il reddito dipendente va considerato al netto dei contributi obbligatori, non di quelli facoltativi. Il TFR non rileva ai fini della soglia.
Se la lavoratrice accerta successivamente il superamento della soglia, deve annullare la domanda o chiedere l’annullamento all’INPS. L’INPS procede alla revoca e al recupero delle somme indebitamente erogate.
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