Fermo amministrativo e sequestro del veicolo. Novità dal DL sicurezza

Pubblicato il 23 gennaio 2019

Circolare del ministero dell'interno sulle procedure per il sequestro e il fermo amministrativo dei veicoli, alla luce delle novità di cui al DL “sicurezza”.

Il ministero dell'Interno, Dipartimento Pubblica sicurezza, ha diffuso una circolare, datata 21 gennaio 2019, contenente istruzioni sulle nuove procedure per l'applicazione della misura cautelare del sequestro amministrativo e della sanzione accessoria del fermo amministrativo dei veicoli, alla luce delle modifiche introdotte con il convertito Decreto- legge “sicurezza” (n. 113/2018).

Si tratta, in particolare, delle novità che interessano gli articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis del Codice della strada.

Istruzioni in una circolare del ministero dell'Interno

Alla luce di questa riforma – si legge nella circolare – si è resa necessaria la completa rivisitazione delle istruzioni operative impartite in materia.

Custodia del veicolo

Nel dettaglio, viene precisato come le modifiche abbiano rafforzato il principio secondo cui l'obbligo di affidamento immediato del veicolo in capo all'avente diritto alla custodia rappresenti la regola generale.

L'affidamento del mezzo, quindi, deve regolarmente effettuarsi al proprietario, al conducente o agli altri obbligati in solido.

Questa regola, ad eccezione del caso di espresso rifiuto o di concreta e documentata situazione di impossibilità di affidarlo, deve essere assolutamente rispettata.

Ciò detto, l'affidamento del mezzo al custode-acquirente, ovvero al deposito autorizzato dal Prefetto nelle province in cui tale figura non è stata ancora istituita, rappresenta un'eccezione.

Segnalato, nella circolare, anche l'inasprimento delle sanzioni nei casi di rifiuto di assumere la custodia.

Fermo fiscale

Per quanto riguarda la disciplina del fermo amministrativo, viene segnalato che la nuova formulazione dell'articolo 214, comma 8, del Codice della strada, porta ad escludere che la sanzione si applichi nel caso di circolazione con veicolo sottoposto a fermo fiscale.

Infatti, viene spiegato, la persona che circola non è necessariamente responsabile dell'illecito configurato nella norma che, invece, è oggi applicato solo alla persona che ha assunto la custodia.

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