Fiducia del Senato su negoziazione e arbitrato 
         Pubblicato il 24 ottobre 2014
        
        Con 161 voti favorevoli e 51 voti contrari, l'Esecutivo ha ottenuto la
 fiducia del Senato sull'approvazione del
 disegno di legge governativo n. 1612 di 
conversione del Decreto legge n. 132/2014, in materia di 
riforma del processo civile, nella versione da ultimo proposta dalla commissione Giustizia.
Novità concernenti l'arbitrato
Le ultime modifiche approvate introducono rilevanti novità per quel che concerne gli strumenti deflattivi del contenzioso, come nel caso dell'ampliamento della possibilità di procedere con il 
trasferimento alla sede arbitrale di procedimenti pendenti dinanzi all'autorità giudiziaria anche nelle cause vertenti su
 diritti che abbiano nel contratto collettivo di lavoro la propria fonte esclusiva, quando – precisa la nuova disposizione - “
il contratto stesso abbia previsto e disciplinato la soluzione arbitrale”. 
Sempre in materia di arbitrato, è stato, altresì, previsto che, mentre per le controversie con valore superiore alle 100.000 euro il deferimento viene effettuato in favore di un collegio arbitrale, 
per le cause di valore inferiore ad euro 100.000 il trasferimento del giudizio viene affidato ad un 
arbitro unico.
Gli arbitri potranno essere individuati 
tra gli avvocati iscritti all'Albo da almeno cinque anni.
Negoziazione esclusa per le cause di lavoro ma estesa alle separazioni con figli
Per quel che riguarda la 
negoziazione assistita, ora affidata “
uno o più avvocati”, la medesima non potrà essere utilizzata, oltre che relativamente a liti che abbiano ad oggetto diritti indisponibili, 
neanche per le controversie in materia di lavoro.
Il 
termine per l'espletamento della procedura di negoziazione non potrà essere inferiore a un mese 
né superare i tre mesi,
prorogabili per ulteriori trenta giorni su accordo tra le parti.
Rilevante novità è quella che ammette la possibilità di procedere con la negoziazione assistita anche per per le soluzioni consensuali di 
separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio in cui siano 
presenti figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti. 
In queste ipotesi, l'
accordo raggiunto va 
trasmesso entro il termine di dieci giorni al procuratore della Repubblica che, se lo ritiene rispondente all'interesse dei figli, 
lo autorizza, altrimenti lo trasmette, entro cinque giorni, al presidente del tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti e provvede senza ritardo.
Ulteriori novità su termini feriali e pignoramenti
Tra le altre novità si segnala la possibilità di concludere, 
dinanzi all'ufficiale di stato civile, un accordo di 
separazione personale o di scioglimento del matrimonio secondo condizioni concordate e la previsione della 
sospensione dei termini processuali nel periodo feriale dal
 1° al 31 agosto di ciascun anno.
Il testo prevede novità anche per quel che concerne il 
pignoramento di autoveicoli, motoveicoli e rimorchi, pignoramento che si esegue mediante 
notificazione al debitore e successiva trascrizione di un atto nel quale si indicano esattamente i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione.
Infine, è stata 
eliminata la possibilità, per l'avvocato, di 
raccogliere dichiarazioni da persone informate sui fatti e di portarle in giudizio e, al fine di disincentivare le cause, è stato statuito che, 
durante il giudizio, sulle somme in contestazione 
maturino non più gli interessi legali, ma gli 
interessi di mora.
Il testo passa ora all'esame della Camera.