Finanziamento illecito, niente induzione

Pubblicato il 03 gennaio 2015 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 51669 dell'11 dicembre 2014 – integra la fattispecie del finanziamento illecito a partito e non di induzione indebita una condotta consistente nella dazione di una somma di denaro e la richiesta di ulteriori somme avvenuta in relazione ad una campagna elettorale in cui la richiesta di denaro da parte del candidato era stata accompagnata a frasi del tipo “sta attento che se questi, gli altri, vincono tu puoi essere morto”.

Secondo la Corte, in particolare, per come il fatto era stato ricostruito lo stesso non poteva essere sussunto nella fattispecie dell'articolo 319-quater C.p. mancandone gli elementi costitutivi.

Nella specie, era infatti escluso, strutturalmente, l'indispensabile rapporto indefettibile tra l'abuso della qualità strumentalizzata e il vantaggio indebito.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

ISA 2024: approvate le modifiche

05/05/2025

Concordato preventivo biennale 2025-2026: online il software “Il tuo ISA 2025 CPB”

05/05/2025

Lavoro sportivo: pubblicato il terzo aggiornamento del mansionario

05/05/2025

Coniuge superstite e IMU: quando si è soggetti passivi d’imposta

05/05/2025

Aggressioni a docenti: maggiori tutele per il personale scolastico

05/05/2025

Dichiarazioni dei Redditi 2025: ok software per compilazione e controllo

05/05/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy