Finanziamento illecito, niente induzione

Pubblicato il 03 gennaio 2015 Secondo la Corte di cassazione – sentenza n. 51669 dell'11 dicembre 2014 – integra la fattispecie del finanziamento illecito a partito e non di induzione indebita una condotta consistente nella dazione di una somma di denaro e la richiesta di ulteriori somme avvenuta in relazione ad una campagna elettorale in cui la richiesta di denaro da parte del candidato era stata accompagnata a frasi del tipo “sta attento che se questi, gli altri, vincono tu puoi essere morto”.

Secondo la Corte, in particolare, per come il fatto era stato ricostruito lo stesso non poteva essere sussunto nella fattispecie dell'articolo 319-quater C.p. mancandone gli elementi costitutivi.

Nella specie, era infatti escluso, strutturalmente, l'indispensabile rapporto indefettibile tra l'abuso della qualità strumentalizzata e il vantaggio indebito.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Assunzioni agevolate: dal 1° aprile 2026 le vacancy passano dal SIISL

16/03/2026

Accise sull’energia elettrica: nuove modalità operative

16/03/2026

Casse di previdenza dei professionisti: stop al prelievo sui risparmi

16/03/2026

Contributo Autorità Trasporti 2026: aliquota, esenzione e scadenze

16/03/2026

Spese condominiali 2025: comunicazione amministratori entro il 16 marzo

16/03/2026

Custodia temporanea merci in dogana: criteri e tariffe MEF 2026

16/03/2026

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy