Fissati i codici tributo per il versamento dell’imposta erariale di chi vola in aerotaxi

Pubblicato il 05 luglio 2012 Con risoluzione n. 72 del 4 luglio 2012, l’agenzia delle Entrate ha istituito i codici tributo per il versamento, mediante modello F24, dell'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi.

Si ricorda che tale imposta è stata introdotta dal decreto sulle "Semplificazioni fiscali" (Dl n. 16/2012) che ha aggiunto il comma 10-bis, all'articolo 16 del Dl n. 201/2011, recante “Disposizioni per la tassazione di auto di lusso, imbarcazioni ed aerei”.

Il suddetto comma, infatti, dispone che “è istituita l'imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi. L'imposta, dovuta per ciascun passeggero e all'effettuazione di ciascuna tratta, e' fissata in misura pari a euro 100 in caso di tragitto non superiore a 1.500 chilometri e a euro 200 in caso di tragitto superiore a 1.500 chilometri. L'imposta e' a carico del passeggero ed e' versata dal vettore.

Dunque, l’imposta erariale è a carico di chi usufruisce del servizio di aerotaxi, mentre il vettore ha solo il compito di versarla all’erario.

I codici tributo per consentire tale versamento sono i seguenti:

3379” denominato “Imposta erariale sui voli dei passeggeri di aerotaxi di cui all’art. 16, comma 10-bis, d.l. 201/2011”

 “8937” denominato “Sanzione di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 - Ravvedimento - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011 - AEROTAXI”

1932” denominato “Interessi sul ravvedimento di cui all’articolo 13 del d.lgs. 472/1997 - art. 16, comma 15-bis, d.l. 201/2011 - AEROTAXI”
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