La circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 fornisce le indicazioni operative per l’attuazione del D.P.C.M. 2 ottobre 2025, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 240 del 15 ottobre 2025.
La circolare traccia le linee guida per la gestione della programmazione dei flussi di ingresso dei lavoratori non comunitari stagionali e non stagionali nel territorio dello Stato per il triennio 2026–2028, illustrando in maniera puntuale:
Il documento si inserisce in un quadro normativo articolato, aggiornato a seguito del decreto-legge 3 ottobre 2025, n. 146, recante disposizioni urgenti in materia di ingresso regolare e gestione dei flussi migratori e del summenzionato D.P.C.M 2 ottobre 2025.
Le istanze di nulla osta al lavoro subordinato stagionale e non stagionale possono essere presentate esclusivamente per le attività economiche individuate nel D.P.C.M. 2 ottobre 2025, identificate mediante i relativi codici ATECO 2025.
Per tutti i settori produttivi è consentita la presentazione dell’istanza di nulla osta al lavoro anche da parte delle Agenzie di somministrazione, secondo le modalità operative già definite dalla circolare congiunta del Ministero dell’Interno e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 10 agosto 2023, prot. n. 4518.
La verifica preventiva presso il Centro per l’Impiego competente della indisponibilità di un lavoratore presente nel territorio nazionale è obbligatoria per tutte le assunzioni di lavoratori non stagionali, ivi comprese quelle per assistenza familiare.
Il datore di lavoro deve inoltrare una richiesta di personale tramite l’apposito modulo predisposto dal Ministero del Lavoro, che va allegata alla domanda.
La verifica si considera esperita con esito negativo decorso il termine di 8 giorni di calendario senza risposta dal Centro per l’Impiego.
È richiesta l’asseverazione rilasciata da professionisti abilitati ex legge n. 12/1979 o dalle organizzazioni datoriali, che certifica la regolarità del rapporto di lavoro e la sostenibilità economica dell’assunzione.
L’obbligo è esteso anche al settore dell’assistenza familiare.
L’asseverazione non è richiesta nel caso in cui le domande siano inviate, in nome e per conto dei propri associati, dalle organizzazioni datoriali firmatarie del Protocollo d’Intesa del 1° ottobre 2024 (art. 24-bis, comma 3, T.U.I.).
Per i settori diversi dall’assistenza familiare, il reddito imponibile o fatturato non deve essere inferiore a € 30.000 annui.
Per il settore dell’assistenza familiare, l’istanza di nulla osta al lavoro subordinato — a tempo determinato o indeterminato, con orario pieno o parziale — deve indicare la retribuzione prevista dal CCNL “Lavoro domestico” e comunque non inferiore all’importo minimo dell’assegno sociale, pari a € 7.002,97 annui per il 2025.
Ai fini della verifica della capacità economica del datore di lavoro, restano fermi i criteri stabiliti dalla circolare INL n. 3 del 5 luglio 2022 e dalla nota INL n. 2066 del 21 marzo 2023:
Nel calcolo del reddito possono essere considerati anche i redditi del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonché eventuali redditi esenti certificati (ad esempio, assegno di invalidità).
NOTA BENE: Per il triennio 2026-2028, la quota di ingresso per il settore dell’assistenza familiare è riservata esclusivamente ai rapporti di lavoro domestico.
La circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 dedica sezioni specifiche ad altri particolari comparti produttivi come Autotrasporto e logistica e Imprese agricole.
I lavoratori stagionali già ammessi a lavorare in Italia negli ultimi cinque anni godono di un diritto di precedenza nelle nuove assunzioni, ai sensi dell’art. 24, comma 9, T.U.I.
Tale diritto è subordinato al rispetto del precedente permesso di soggiorno e al rientro nel Paese d’origine.
La circolare interministeriale n. 8047 del 16 ottobre 2025 spiega che le domande di nulla osta devono essere presentate esclusivamente tramite il Portale ALI del Ministero dell’Interno.
Per accedere al suddetto Portale è necessario il possesso di un’identità SPID o della CIE.
La precompilazione dei moduli di domanda è consentita a partire dalle ore 9:00 del 23 ottobre 2025 e fino alle ore 20:00 del 7 dicembre 2025.
I modelli di domanda da utilizzare sono i seguenti:
Al termine della fase di precompilazione, la sezione dedicata del Portale ALI sarà riaperta in modalità continuativa (h 24) dalle ore 9:00 del 9 dicembre alle ore 20:00 del 13 dicembre 2025.
Tale riapertura è finalizzata a consentire agli utenti che hanno completato la domanda negli ultimi giorni di precompilazione di:
In questo periodo non sarà possibile inserire nuove domande, ma esclusivamente modificare o aggiornare quelle già precompilate.
Le domande precompilate, che si trovano nello stato “da inviare”, potranno essere trasmesse, in via definitiva, esclusivamente con modalità telematiche, a decorrere dalle ore 9:00 del:
Tutte le domande potranno essere presentate fino al 31 dicembre 2026, ferma restando la verifica della disponibilità delle quote.
Sono inoltre confermate:
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