Fondazione Studi. Definire la nozione di “comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale”

Pubblicato il 16 febbraio 2018

La questione della individuazione puntuale dei sindacati "comparativamente più rappresentativi" resta irrisolta anche dopo la circolare n. 3/2018 INL, con cui l'Ispettorato “ha stigmatizzato la necessità che le deroghe contrattuali ed il godimento dei benefici contributivi siano subordinati all'applicazione dei CCNL sottoscritti dalle organizzazioni sindacali 'comparativamente più rappresentative'”. Questa è la denuncia della Fondazione Studi dei consulenti del lavoro nell'approfondimento del 12 febbraio 2018 dedicato al tema: “RAPPRESENTANZA, CCNL E AGEVOLAZIONI: DUBBI IRRISOLTI”.

La circolare non fa che riprendere il dettato normativo

Analizzate le criticità della tematica è confermata l'urgenza di sciogliere il nodo per fare chiarezza in un comparto, al momento, non decifrabile.

Pur apprezzando i princìpi affermati dalla circolare, che ripropongono peraltro la medesima ratio che ha indotto la scelta del legislatore in tal senso, più complicato appare condividere la concreta attuabilità dell’invito operato ai propri uffici dall'Ispettorato ad attivare specifiche azioni di vigilanza sull'applicazione dei contratti collettivi dotati del requisito della maggiore rappresentatività.

Manca una definizione di “comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale”

Il gap della tesi espressa nella circolare INL, che la rende nei fatti del tutto inapplicabile, risiede nel fatto che “allo stato attuale il citato concetto di comparativamente più rappresentativo sul piano nazionale non trova alcuna concretizzazione in un dato certo. Su che base, quindi, sarà possibile eseguire l’invito dell’Ispettorato Nazionale ai propri Uffici territoriali, all’Inps, all’Inail, ad attivare specifiche azioni di vigilanza?”, spiega nell'approfondimento la Fondazione studi.

Nell’attuale panorama normativo giuslavoristico non esiste una effettiva concretizzazione ed individuazione determinata del concetto di “organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale”, requisito richiesto ai sindacati per poter firmare legittimamente un contratto collettivo. Ne consegue una situazione di incertezza che rischia di limitare lo sviluppo della contrattazione di secondo livello, propria del sistema di flessibilità e di adattabilità delle norme alla singola azienda, oltre che di creare importanti conseguenze negative in termini di utilizzo dei c.d. benefici contributivi e normativi.

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