Fondazione Studi, fringe benefit del decreto Aiuti-bis

Pubblicato il 28 settembre 2022

Con l’approfondimento del 27 settembre 2022, la Fondazione Studi espone le principali novità a sostegno dei cittadini per sopperire ai disagi derivanti dalla crisi internazionale, introdotte dal decreto legge 9 agosto 2022, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge del 21 settembre n. 142.

In particolare, il documento si sofferma sulla nuova soglia di non concorrenza reddituale del fringe benefit, che viene innalzata a 600 euro per l’anno 2022 e sui c.d. bonus bollette e benzina.

In deroga all’articolo 51 comma 3 del TUIR, per il periodo d'imposta  2022, l’art. 12, comma 1 del decreto legislativo. n. 115/2022 ha previsto un regime di non concorrenza ai fini IRPEF (con riferimento ai redditi di lavoro dipendente).

Pertanto, non concorrono a formare reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati ai lavoratori dipendenti nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche del servizio  idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, entro il limite di 600 euro.

Bonus bollette

Entro il limite complessivo di 600,00 euro, sono esclusi dal reddito di lavoro dipendente ai fini IRPEF nonché dalla base immobile contributiva, i beni ceduti e i servizi prestati al lavoratore subordinato e le somme erogate o rimborsate dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche delle utenze di luce, acqua e gas.

La citata deroga permette ai datori di lavoro di fornire benefit al lavoratore anche oltre i 600 euro nell’anno d’imposta 2022, assoggettando a imposizione fiscale e contribuzione soltanto l’eccedenza.

Bonus carburante

Il c.d. bonus carburante è previsto esclusivamente per i lavoratori dipendenti del settore privato nel limite di euro 200 per lavoratore. Tuttavia, a differenza del bonus bollette, per il bonus carburante si esclude la rimborsabilità delle spese sostenute dal lavoratore.

Si rimane in attesa delle istruzioni dell’Agenzia delle Entrate in considerazione del conguaglio fiscale di fine anno  e in merito all’utilizzabilità  dell’ulteriore soglia rafforzata (600 euro) e in parte rimborsabile anche in relazione alla conversione del premio di risultato ex legge 28 dicembre 2015, n. 208, già sdoganata per il bonus benzina.

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