Fondazione Studi, l'accordo sulla CIGD non è obbligatorio

Pubblicato il 04 marzo 2021

Con l'approfondimento del 4 marzo 2021, la Fondazione Studi Consulenti del Lavoro ribadisce la non obbligatorietà dell'accordo sindacale per l'accesso alla cassa integrazione in deroga, anche per le aziende con più di cinque lavoratori.

Invero, in conformità con le disposizioni legislative vigenti, l'unico obbligo che incombe sui datori di lavoro che intendono accedere alla cassa integrazione in deroga è quello di informare in via preventiva i sindacati sull'intenzione di richiedere i predetti ammortizzatori sociali e di partecipare all'esame congiunto, ove richiesto nello specifico termine di tre giorni.

In particolare, come chiarito anche dall'Istituto previdenziale nella Circolare 28 marzo 2020, n. 47, le previsioni legislative che subordinano l'accesso alla cassa integrazione in deroga per i datori di lavoro con più di cinque dipendenti alla stipula dell'accordo sindacale, deve essere considerato esperito con la finalizzazione della procedura di informazione, consultazione ed esame congiunto prevista dall'art. 19, comma 1, Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18. Non sussiste, dunque, alcun obbligo di ratificare obbligatoriamente l'accordo sindacale.   

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