Fondazione tedesca e iscrizione al RUNTS: limiti

Pubblicato il 01 ottobre 2025

Il Ministero del Lavoro viene interrogato sulla possibilità di iscrivere al RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) una fondazione di diritto tedesco, attualmente qualificata come Onlus in Italia, nonché sulla compatibilità delle sue norme statutarie – in particolare quelle sulla devoluzione del patrimonio – con il Codice del Terzo Settore (CTS, d.lgs. 117/2017).

La fondazione ha chiesto chiarimenti in merito alla propria possibile iscrizione come Ente del Terzo Settore (ETS), a seguito della cessazione del regime Onlus dal 2026, disposta dal D.L. 84/2025 (convertito in L. 108/2025) che ha modificato l’art. 104, comma 2 del Codice del Terzo Settore.

La questione riguarda anche la disciplina della devoluzione del patrimonio limitatamente ai beni acquistati in Italia, in previsione della perdita della qualifica di Onlus.

Il Ministero del Lavoro si è espresso con nota prot. n. 34/12962 del 23 settembre 2025.

Statuto della fondazione tedesca

Lo statuto della fondazione stabilisce, all’art. 18, che in caso di scioglimento o estinzione il patrimonio sia devoluto a un’altra fondazione tedesca oppure a un ente beneficiario con agevolazioni fiscali in Germania, previa autorizzazione dell’autorità di controllo tedesca.

Secondo un parere legale acquisito dalla fondazione, le norme tedesche sulla devoluzione avrebbero carattere inderogabile. Tale disposizione statutaria deve quindi essere valutata rispetto alla sua compatibilità con l’art. 9 CTS, che disciplina la devoluzione del patrimonio degli ETS, nonché con le norme del Titolo XI del Codice, relative al controllo sulle fondazioni del Terzo Settore.

Devoluzione patrimoniale secondo il CTS

L’art. 9 del d.lgs. 117/2017 (CTS) stabilisce che, in caso di scioglimento o estinzione, il patrimonio residuo di un ETS deve essere devoluto solo ad altri enti del Terzo Settore iscritti al RUNTS, con il parere favorevole dell’Ufficio RUNTS competente.

Questa regola è inderogabile e deve essere prevista nello statuto dell’ente (art. 21 CTS). La ratio della norma è evitare che gli enti, beneficiando di agevolazioni e vantaggi, possano poi trasferire il patrimonio a soggetti estranei, assicurando che resti destinato a finalità di interesse generale.

Conflitto tra diritto tedesco e diritto italiano

La normativa tedesca sulla devoluzione patrimoniale, richiamata dallo statuto della fondazione, risulta in conflitto con l’art. 9 CTS, che impone regole inderogabili.

In base all’art. 25 della legge 218/1995, la fondazione, essendo costituita in Germania, resta soggetta al diritto tedesco; tuttavia, per ottenere l’iscrizione al RUNTS deve comunque adeguarsi alle norme speciali del CTS.

Principio di parità di trattamento nell’UE

Il principio di parità di trattamento sancito dall’art. 18 TFUE assicura che non vi siano discriminazioni fondate sulla nazionalità. L’esclusione non deriverebbe quindi da un trattamento differenziato, ma dall’incompatibilità tra lo statuto estero e i requisiti inderogabili previsti dalla legge italiana.

Ulteriori criticità riguardano i controlli sugli ETS stranieri, che dovrebbero spettare alle autorità italiane, potenzialmente in conflitto con la normativa del Paese d’origine.

Conclusioni

La fondazione di diritto tedesco potrà acquisire la qualifica di ETS solo se modifica il proprio statuto conformandosi pienamente al CTS, inclusa la clausola di devoluzione patrimoniale. In caso contrario, l’iscrizione al RUNTS è preclusa.

Per i beni acquistati in Italia dalla Onlus collegata, in caso di scioglimento si applica l’art. 10 del d.lgs. 460/1997, che consente la devoluzione ad altre Onlus o più in generale a fini di pubblica utilità.

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