Fondi pensione ad aliquota ridotta

Pubblicato il 22 aprile 2008 Rispondendo all’interpello avanzato da un fondo pensione di diritto olandese che realizza investimenti in Italia tramite un Fondo comune d’investimento di diritto lussemburghese (Fcp), l’agenzia delle Entrate rilascia la risoluzione n. 167/E/2008, che sancisce la facoltà di applicare ai dividendi realizzati le agevolazioni previste dalla convenzione bilaterale tra l’Italia e lo Stato di residenza. Il fondo pensione costituisce, infatti, in base alla convenzione contro le doppie imposizioni, il “beneficiario effettivo” dei redditi prodotti in Italia. Al contrario, il Fcp – secondo le leggi lussemburghesi – non ha personalità giuridica e non è soggetto a tassazione. Quindi, non potendo applicarsi le regole convenzionali tra Italia e Lussemburgo, l’Agenzia è tenuta a valutare se è applicabile la convenzione tra Italia e Olanda, cioè lo Stato in cui risiede il fondo pensione. Per applicare la convenzione è, però, necessario verificare se lo statuto del Fcp prevede l’obbligo di distribuzione annuale degli utili di gestione ai sottoscrittori e se il fondo pensione sia sottoposto a tassazione nello Stato di residenza per gli utili di gestione a esso imputati. Questa condizione si verifica anche nel caso in cui il fondo pensione, anche se esente, è considerato dalla propria legislazione soggetto passivo ai fini delle imposte dirette. Pertanto, il fondo pensione olandese potrà richiedere ai sostituti d’imposta l’applicazione delle aliquote ridotte in virtù delle citate convenzioni a patto che fornisca una dichiarazione da cui risulti l’esistenza di tutte le condizioni richieste per l’applicazione delle agevolazioni e un attestato dell’autorità fiscale sull’effettiva residenza del fondo.
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