Fondo di solidarietà residuale alla cassa

Pubblicato il 10 dicembre 2014 Le aziende interessate sono tenute a versare il contributo ordinario per il Fondo di solidarietà residuale, dovuto per le mensilità da gennaio a settembre 2014, entro il 16 dicembre 2014, senza applicazione di sanzioni ed interessi.

A tal proposito si ricorda che l’INPS, con messaggio n. 8673/2014, ha chiarito che il datore di lavoro è tenuto alla denuncia e al versamento della contribuzione di finanziamento al Fondo di solidarietà residuale anche per i lavoratori che abbiano cessato il rapporto di lavoro nel predetto periodo, con riferimento al periodo di svolgimento del rapporto stesso.

Nel caso di specie, il datore di lavoro è responsabile del versamento all’INPS anche della quota a carico del lavoratore.

Con lo stesso messaggio è stato, altresì, specificato che anche le aziende che abbiano cessato l’attività lavorativa entro settembre 2014, devono procedere al versamento della contribuzione con riferimento alle competenze arretrate dovute.
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