Fondo di solidarietà residuale e lavoratori svantaggiati delle cooperative sociali

Pubblicato il 09 marzo 2015 L’Associazione generale Cooperative italiane, la Confcooperative e la Legacoop hanno chiesto al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali se sia possibile escludere il versamento del contributo ordinario, pari ad una percentuale delle retribuzioni mensili imponibili ai fini previdenziali, previsto per finanziare il Fondo di solidarietà residuale, in caso di lavoratori svantaggiati impiegati nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b), pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo stesso.

Con la risposta all’interpello n. 5 del 6 marzo 2015, il Ministero ha chiarito che, ai sensi dell’art. 4, comma 3, Legge n. 381/1991, nell’ambito delle cooperative sociali di tipo b), non risulta dovuto il versamento del contributo ordinario pari allo 0,50% – di cui due terzi a carico del datore di lavoro e un terzo a carico del lavoratore – relativamente alla retribuzione corrisposta ai lavoratori svantaggiati, pur nel contestuale mantenimento del diritto di accesso alla prestazione garantita dal Fondo residuale di cui all’art. 3, comma 19, Legge n. 92/2012.
Allegati
Condividi l'articolo
Potrebbe interessarti anche

Bonus edilizi e cessione del credito, le nuove regole dal 29 maggio 2024

16/09/2025

Carbon washing: le nuove linee guida CNDCEC-FNC per imprese e commercialisti

16/09/2025

Mobilità dipendenti pubblici e trattamento di fine servizio: cosa c'è da sapere

16/09/2025

Spese pubblicitarie o di rappresentanza? Contano gli obiettivi perseguiti

16/09/2025

Controlli su Enti Terzo settore: regole

16/09/2025

Decreto Coesione: il Bonus ZES Unica può attendere

16/09/2025

Ai sensi dell'individuazione delle modalità semplificate per l'informativa e l'acquisizione del consenso per l'uso dei dati personali - Regolamento (UE) n.2016/679 (GDPR)
Questo sito non utilizza alcun cookie di profilazione. Sono invece utilizzati cookie di terze parti legati alla presenza dei "social plugin".

Leggi informativa sulla privacy