L'INPS, con il messaggio n. 3933 del 24 dicembre 2025, ha fornito chiarimenti e disposizioni operative in merito al Fondo di solidarietà per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, con particolare riferimento alla proroga del termine di presentazione dell’autocertificazione dell’attività lavorativa all’estero tramite modello “SR85”.
L'INPS, nel messaggio n. 3933 del 24 dicembre 2025, richiama la circolare n. 94 dell’8 luglio 2011 che ha introdotto l’obbligo, per i lavoratori destinatari di prestazioni a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e del sistema aeroportuale, di presentare annualmente, entro il 31 dicembre, un’autocertificazione tramite il modello “SR85”.
Tale autocertificazione è finalizzata a dichiarare di non avere svolto attività lavorativa remunerata all’estero, oppure in caso contrario, di indicare i periodi di attività lavorativa svolti all’estero.
Con il successivo messaggio n. 4498 del 14 dicembre 2022 è stato precisato che, a decorrere dall’anno 2022, l’obbligo di trasmissione del modello “SR85” sussiste esclusivamente per il personale navigante.
In assenza della predetta autocertificazione, le Strutture territorialmente competenti dell’INPS provvedono:
alla sospensione della prestazione a partire dal 1° gennaio dell’anno successivo alla scadenza del termine di presentazione;
al ripristino della prestazione a decorrere dalla data di sospensione, e solo dopo l’effettivo inoltro della documentazione richiesta.
L'INPS, con il messaggio n. 3933 del 24 dicembre 2025, comunica la temporanea sospensione del servizio web denominato: “Fondo di solidarietà Trasporto Aereo: dichiarazioni obbligatorie dei beneficiari”.
Secondo quanto chiarito dall’Istituto previdenziale, la sospensione è dovuta a interventi tecnici di manutenzione, necessari per risolvere malfunzionamenti riscontrati nel sistema di trasmissione delle dichiarazioni. Il servizio sarà ripristinato a partire dal 12 gennaio 2026.
Alla luce di tale sospensione tecnica, l'INPS dispone, in via eccezionale, la proroga del termine di presentazione del modello “SR85” dal 31 dicembre 2025 al 28 febbraio 2026.
La proroga riguarda le dichiarazioni relative all’anno 2025 e ha l’obiettivo di consentire a tutta l’utenza interessata il regolare adempimento dell’obbligo dichiarativo, evitando sospensioni indebite delle prestazioni.
L’obbligo di trasmissione del modello “SR85” deve riferirsi a tutte le prestazioni integrative di cui il beneficiario è destinatario. Pertanto il lavoratore che, nello stesso anno di riferimento, percepisce due distinte prestazioni integrative a carico del Fondo (ad esempio integrazione alla CIGS e integrazione alla NASpI), è tenuto a presentare due distinti modelli “SR85”, uno per ciascuna prestazione.
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